Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie Novità 19/20. L’ordine di priorità tra mamme e assistenza
Assegnazioni provvisorie e utlizzazioni: Le domande si possono presentare dal 9 al 20 luglio tramite il portale di Istanze Online. Vediamo le novità di quest’anno riguardo le modalità e le precedenze
Scheda UIL sulle assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo a cura di Pasquale Proietti, Mauro Panzieri e Paolo Pizzo.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22). Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni si potranno comunque richiedere annualmente. È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità annuale derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
Motivi per cui è possibile richiedere assegnazione provvisoria
Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:
• ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile
ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
• ricongiungimento al genitore.
Punteggi
Sono assegnati:
• punti 6 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori);
• punti 4 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
• punti 3 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.
Nota bene: a) Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. b) Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). c) Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Allegati
All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
Preferenze
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
Precedenze
I movimenti dei docenti, che usufruiscono di una delle precedenze indicate nell’articolo 8 del CCNI 2019/22, avverranno con priorità rispetto a quelli di tutti gli altri docenti.
Nello specifico, le precedenze riportate nel succitato articolo 8, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite, secondo l’ordine di priorità di seguito indicato, nella sequenza operativa di
cui all’articolo 9 del Contratto (valgono sia per le assegnazioni provvisorie che per le utilizzazioni)
Queste le precedenze previste, secondo l’ordine indicato:
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI Dl SALUTE
a) Personale docente non vedente (art, 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 1201;
b) personale docente emodializzato (art, 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI OTTO NELLA
SCUOLA 0 ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
III. PERSONALE CON DISABILITA’ CON BISOGNO Dl PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
IV. ASSISTENZA
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL FUORI RUOLO
VI. PERSONALE CONIUGE Dl MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ DEL 04/12/17
Assistenza
La precedenza indicata nel sopra riportata punto IV riguarda diversi soggetti e secondo l’ordine di seguito indicato:
- personale docente destinatario dell’art. 33. commi 5 e 7 della legge n. 104/92, che assiste il figlio con grave disabilità; la precedenza è riconosciuta anche all’adottante o a soggetto che eserciti tutela legale di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
- personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che assiste il coniuge o parte dell’unione civile con disabilità in situazione di gravità;
- personale docente solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile grave; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza, documentata con auto dichiarazione, che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;
- lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con prole d’età sino a 6 anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei
anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; - lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno
in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; - personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità deriva circostanza – documentata con auto dichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di
effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In riferimento ai punti 1 (assistenza al figlio anche da parte di fratelli sorelle alle condizioni indicate), 2 (assistenza al coniuge), 3 (assistenza al genitore) e 6 (assistenza a parenti e affini), si precisa quanto segue:
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’ O.M. 203/2019. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data;
– la suddetta auto dichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione
attestante la graviti della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. comma 3 legge 104/92) e la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene
disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria;
– la precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica comune o distretto sub-comunale di
assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferente (sia di Singola scuola sia
sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune di assistenza, ovvero del distretto scolastico per comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche caso di comuni in cali esista una sola istituzione scolastica.
– La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la
possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento della domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domande di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
Lavoratrici madri e lavoratori padri
Sottolineiamo che la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente
ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni precede l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave, come già lo scorso anno.