Ultim’ora: Terrore nel parco giochi di Verona, 7 feriti per un grave incidente
Sette feriti nel veronese per il ribaltamento di un trenino a Movieland, l’area dedicata al cinema all’interno del parco divertimenti Canevaworld, a Lazise, sul Lago di Garda. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause dell’incidente. ( NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Continua a leggere)
Incidente nel parco giochi: chi è responsabile?
I parchi giochi contribuiscono allo sviluppo dei bambini, offrendo loro l’opportunità di imparare a gestire i pericoli. Nei parchi giochi occorre eliminare i pericoli che i bambini non sono in grado di riconoscere o che identificano con difficoltà. I rischi con conseguenze minime valorizzano invece i parchi giochi.
Pertanto gli incidenti nel parco giochi non sono un evento raro: se un bambino si ferisce o addirittura muore, vi possono essere conseguenze di natura civile e penale. Dopo un incidente in un parco giochi non è facile dire a priori se vi siano delle responsabilità e a carico di chi esse siano. Decisive sono sempre le circostanze effettive del singolo evento che in caso di controversia devono essere giudicate da un tribunale.
Le spese dirette di un incidente (p. es. spese mediche, di dentista o addirittura di ospedale) sono a carico dell’assicurazione malattia o infortuni del bambino infortunato. La compagnia di assicurazioni nella maggior parte dei casi ha tuttavia il diritto di richiedere al responsabile del danno il risarcimento delle somme corrisposte che a seconda delle situazioni può essere p. es. il proprietario / gestore / costruttore del parco giochi, una persona addetta alla vigilanza del bambino o addirittura un altro bambino.
Per i danni in seguito a incidenti nei parchi giochi è probabile che la responsabilità primaria sia a carico del proprietario dell’opera. Se l’incidente si verifica in un parco giochi o su un attrezzo difettoso sotto l’aspetto della tecnica della sicurezza, l’assicurazione ovvero la persona infortunata di norma si rifarà in primo luogo nei confronti del proprietario del parco giochi, p. es. il Comune o una comunione di proprietari per piani. Gli attrezzi quali altalene, scivoli, strutture da arrampicata ecc. sono considerati opere ai sensi dell’art. 58 Codice delle obbligazioni (CO).
L’articolo sancisce che il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. La responsabilità del proprietario di un’opera è una cosiddetta responsabilità causale, dal momento che il proprietario indipendentemente dalla sua colpa deve rispondere del danno causato dalla sua opera difettosa.
Si considera difettosa un’opera che utilizzata in modo conforme alla sua destinazione d’uso non offre sufficiente sicurezza. Il proprietario deve quindi garantire che lo stato e le funzioni della sua opera non costituiscono un pericolo per persone o cose. I cartelli nei quali si declina a priori ogni responsabilità in caso di incidenti non sono sufficienti per escludere la responsabilità del proprietario. Il proprietario di un’opera non risponde di un incidente in un parco giochi solo quando, per la costruzione e la manutenzione del parco giochi, sono state adottate tutte le misure di sicurezza oggettivamente necessarie e praticabili. Le misure di sicurezza comprendono anche l’obbligo di eseguire e documentare ispezioni periodiche nei parchi giochi esistenti e provvedere agli interventi di manutenzione e riparazione necessari.
Se il proprietario risponde dei danni, può rivalersi verso altre persone che ne sono responsabili nei suoi confronti. È dunque ipotizzabile che la sua responsabilità possa essere ribaltata al fornitore, per effetto di un rapporto contrattuale, oppure al costruttore dell’attrezzo difettoso, ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.
Anche i genitori hanno un obbligo: sono obbligati a sorvegliare i figli, sebbene la misura giusta della sorveglianza dipenda da diversi fattori, p. es. l’età e il carattere del bambino. Per i bambini più piccoli e inesperti la sorveglianza deve essere più rigorosa. Tuttavia anche i bambini più piccoli non possono essere sorvegliati ininterrottamente. Oltre alla sorveglianza vera e propria, l’obbligo comprende anche tutte le misure atte a impedire ai bambini di provocare agli altri un danno prevedibile. Se non hanno sorvegliato in modo appropriato un bambino che ha causato un danno, i genitori o gli addetti alla sorveglianza rispondono nei termini di cui all’art. 333 Codice civile svizzero (CC).
Conclusione:
- Dipende dalle situazioni concrete stabilire a chi, dopo un incidente nel parco giochi, debba essere attribuita la responsabilità civile e/o penale e a questa domanda non si può dare una risposta generica a priori.
- In primis la responsabilità degli incidenti nei parchi giochi viene attribuita ai sensi dell’art. 58 (CO). Il proprietario di un’opera può tutelarsi dalla responsabilità giuridica se ne cura la dovuta sicurezza non solo in fase di pianificazione e costruzione del parco giochi, ma anche durante l’esercizio dello stesso, sottoponendolo p. es. a periodici controlli e interventi di manutenzione.
- I genitori hanno l’obbligo di sorvegliare i propri figli: per i bambini più piccoli e inesperti la vigilanza deve essere più rigorosa.