Scontrini e ricevute addio dal 1° luglio 2019: Cosa chiedere per non avere brutte sorprese
Scontrini e ricevute addio dal 1° luglio 2019, ma cosa cambia per clienti e consumatori? L’epoca della carta è ormai all’epilogo e dopo l’avvio della fatturazione elettronica, novità che ha coinvolto per lo più i titolari di partita IVA, adesso tocca a piccoli e grandi consumatori.
Se oggi siamo abituati a vederci rilasciare lo scontrini fiscale o la ricevuta cartacea quando andiamo a fare la spesa, al ristorante o al bar, a partire dal mese di luglio (ma ancor più dal 1° gennaio 2020), con l’avvio dello scontrino elettronico obbligatorio, bisognerà abituarsi al nuovo documento commerciale.
Il documento che verrà rilasciato in sede di acquisto o a seguito della prestazione di servizio avrà valenza civilistica, e servirà al cliente\consumatore per l’esercizio dei propri diritti (reso, cambio o garanzia).
Non avrà invece valore fiscale e quindi non potrà essere utilizzato per esercitare il diritto a detrazioni o deduzioni, salvo esplicita richiesta dell’acquirente all’atto in cui è effettuata l’operazione.
Negozianti, commercianti ed artigiani saranno il secondo tassello dell’economia italiana a fare i conti con una digitalizzazione forzata, motivata anche dalla necessità di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Se per i titolari di partita IVA il cambiamento consisterà innanzitutto in un adeguamento tecnologico – con l’obbligo di installare i nuovi registratori telematici in sostituzione degli ormai obsoleti registratori di cassa – per i consumatori si tratterà di un cambio di abitudini non indifferente che, tenuto conto della scarsa se non assente comunicazione istituzionale, rischia di causare non pochi disagi ed incomprensioni.
L’addio a scontrini e ricevute così come le conosciamo oggi porterà all’introduzione di nuove categorie di documenti d’acquisto, oltre a dare il via alla curiosa lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2020.
Proviamo a capirci di più, ad ormai un mese dalla seconda fase della rivoluzione del Fisco digitale.
Scontrini e ricevute addio, cosa cambia per clienti e consumatori dal 1° luglio 2019
Il tema dello scontrino elettronico diventa via via più popolare con l’avvicinarsi della data di decorrenza dell’obbligo.
A partire dal 1° luglio 2019 saranno coinvolti dalla novità commercianti e negozianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di estenderà a tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, ovvero coloro che documentano le proprie operazioni mediante scontrini e ricevute fiscali.
Per commercianti e negozianti scatterà l’obbligo di memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Un adempimento continuo, da effettuarsi o mediante i nuovi Registratori Telematici (RT) o mediante i servizi gratuiti Sogei, partner tecnologico dell’Amministrazione Finanziaria.
Ma cosa cambierà per l’acquirente? È questo forse l’aspetto più interessante ed altrettanto problematico della rivoluzione digitale che vedrà la luce dal 1° luglio 2019.
A darci la risposta è un decreto datato 2016, passato in sordina. Il DM emanato da MEF e MISE il 7 dicembre 2016disciplina le regole del passaggio dalla carta al digitale, individuando le caratteristiche del documento che sarà necessario rilasciare al cliente a seguito dell’acquisto.
Si tratta di quello che è definito come documento commerciale, utile per l’acquirente al fine di esercitare i diritti di garanzia relativi al bene acquistato o al servizio prestato. Facciamo un esempio.
Quando oggi compriamo un vestito, un paio di scarpe o un elettrodomestico, siamo abituati a conservare lo scontrino per eventuali cambi oppure per richiedere la sostituzione o riparazione in caso di guasto.
Con l’abolizione dello scontrino cartaceo, sarà necessario invece conservare il documento commerciale, che dovrà avere specifiche caratteristiche.
Documento commerciale al posto dello scontrino, caratteristiche e tipologie
Il documento commerciale dovrà essere emesso e rilasciato al cliente per ciascuna operazione, in versione cartacea o su richiesta in formato elettronico.
Per capirci, si tratterà di una sorta di ricevuta d’acquisto priva di valore fiscale che dovrà contenere al suo interno almeno le seguenti informazioni:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere utilizzato il codice AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Specifiche caratteristiche sono richieste anche in merito alle modalità di emissione, da effettuarsi mediante strumenti tecnologici in grado di garantire la sicurezza ed inalterabilità dei dati.
Come già anticipato, il documento commerciale che sostituirà lo scontrino non avrà valore fiscale. Se per un determinato acquisto si intende accedere a detrazioni o deduzioni fiscali, sarà necessario richiedere esplicitamente all’esercente l’emissione del documento commerciale fiscale.
Documento commerciale fiscale al posto degli scontrini per richiedere detrazioni e deduzioni
Sarà proprio sul fronte delle detrazioni e deduzioni che la strada per i consumatori è destinata a complicarsi. Il documento commerciale sarà idoneo esclusivamente a garantire all’acquirente il rispetto dei diritti civilistici, ma non avrà alcuna valenza fiscale.
Insomma, se ad oggi lo scontrino o la ricevuta fiscale hanno duplice funzione, dal 1° luglio 2019 cambierà tutto.
Sarà necessario richiedere al negoziante l’emissione di un documento commerciale valido ai fini fiscali, necessariamente al momento di effettuazione dell’operazione. Al suo interno saranno riportati, oltre ai dati generali, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.
Soltanto per le spese documentate con il documento commerciale fiscale si potranno dedurre o detrarre spese ed oneri sostenuti. Bisognerà rilasciare questa tipologia di documento anche nel caso di fatturazione differita (articolo 21, comma 4 lettera a del DPR n. 633/1972).
Scontrini elettronici, la via per l’addio al contante
Dopo aver illustrato per punti quali saranno le conseguenze per gli acquirenti, è utile tornare al principio. Qual è la finalità dello scontrino elettronico e perché l’Italia è tra i primi Paesi in Europa ad averlo introdotto?
Al centro di tutto c’è l’evasione fiscale e l’enorme gap in materia di IVA. L’obiettivo è quello di consentire all’Erario di recuperare una parte importante di gettito, mediante l’introduzione di nuovi sistemi di controllo e tracciamentodelle operazioni.
Lo scontrino elettronico consentirà all’Agenzia delle Entrate di monitorare giornalmente i dati delle operazioni effettuate da ciascun commerciante, ma rientra anche tra i passi necessari per lo sviluppo del Fisco amico (o meglio sarebbe dire “consulente”): la digitalizzazione è alla base del progetto precompilata che, come dichiarato più volte dai vertici di MEF ed Entrate, si punta ad estendere anche ai titolari di partita IVA.
Lo scontrino elettronico rappresenta inoltre una delle chiavi di volta per incentivare i pagamenti digitali, e ne è la prova anche il fatto che la lotteria dei corrispettivi, al debutto dal 1° gennaio 2020, premierà chi pagherà con metodi tracciabili (carte o bancomat).
L’addio al contante e lo sviluppo di un’economia cashless consente di tenere traccia dei singoli movimenti di denaro effettuati da ognuno di noi. Un vero e proprio Grande Fratello fiscale, che consentirà all’Amministrazione Finanziaria di incastrare pezzo per pezzo le entrate e le uscite economiche del singolo contribuente. Chissà se a porre un freno alle manie di controllo del Fisco ci penserà, almeno, il Garante per la Privacy.