Permessi 104 cambia tutto. La sentenza: “Non sarà più obbligatorio restare a casa. Ecco quando si può uscire senza problemi”
Un docente, dipendente di scuola privata, avendo diritto ad usufruire dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, per assistere la madre e la sorella entrambe in condizioni di handicap grave si vedeva però contestato dal datore di lavoro l’utilizzo dei permessi di cui al citato art. 33, concessigli , per fini estranei all’assistenza dei parenti disabili.
Permessi 104: Cambia tutto. La sentenza
E per questo veniva licenziato. Licenziamento che veniva respinto però nei gradi di giudizio precedenti la Cassazione, infatti la Corte d’Appello interessata affermava che l’assistenza prevista dalla disposizione in esame e a cui sono finalizzati i permessi non può essere intesa come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia in condizioni di compiere autonomamente, dovendosi configurare l’abuso del diritto ove il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare.
Nel caso di specie al lavoratore veniva contestato di essersi recato a fare la spesa, che nell’orario di fruizione del permesso si era recato presso uno sportello Postamat e poi dal tabaccaio e che aveva svolto attività in favore dei parenti disabili recandosi a fare la spesa per essi in norcineria e presso il supermercato. Avverso tale sentenza la società datoriale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che venivano respinti dalla Cassazione sezione Lavoro con Ordinanza 23891 del 2 ottobre 2018.
E’ abuso di diritto usare i permessi per altre finalità
Con il messaggio n.3114 l’INPS ha fornito nuove indicazioni sulle modalità di fruizione dei permessi previsti dall’art.33 della legge n.104/1992 per i lavoratori invalidi e per i familiari che assistono un disabile. In tale messaggio l’INPS ha evidenziato che la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata” è prevista indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva quindi che il beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica o in caso di lavoro notturno. Riguardo a quest’ultimo, è stato precisato che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
In relazione poi al cumulo tra i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n.151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92, è stato precisato che non è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici, requisito questo richiesto nelle precedenti direttive dell’INPS. Sono poi state fornite nuove formule di calcolo per il frazionamento e il riproporzionamento giornaliero dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time.
Se non c’è scopo personale per utilizzo permessi 104 non c’è abuso di diritto
“Nel caso di specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha escluso la finalizzazione a scopi personali delle ore di permesso di cui il sig. D.S. ha usufruito avendo ricollegato, in base alle prove raccolte, le attività poste in essere dal predetto, come il fare la spesa, l’usare lo sportello Postamat, incontrare il geometra e l’architetto, a specifici interessi ed utilità dei congiunti in tal modo assistiti”.
Per restare sempre aggiornato, aggiungi ai tuoi contatti su smartphone il numero 3512269204 e invia un messaggio WhatsApp con testo “NEWS”. Il servizio è completamente gratuito! In qualsiasi momento sarà possibile disdirlo inviando un messaggio con testo “STOP NEWS” allo stesso numero.