Paura Guerra, Ecco come funziona l’arruolamento in Italia: Chi dovrebbe partire e chi sarebbe esentato
Dal 3 gennaio, cioè dal giorno del raid Usa che ha portato all’uccisione del generale iraniano Soleimani, gli americani hanno iniziato a cercare con più frequenza informazioni sul “draft”, cioè sul reclutamento nell’esercito. L’espressione “world war 3” (terza guerra mondiale), inoltre, è stata fra le più cercate su Google Trends dal 3 gennaio in poi, in relazione alla parola “draft”. E un’impennata si è registrata anche per espressioni come “United States army” (esercito degli Stati Uniti). Con la risposta avvenuta ieri dei razzi in Iraq, la questione sta preoccupando anche gli italiani,. Ma come funziona l’arruolamento in Italia se davvero dovesse avvenire una guerra?
Arruolamento in Italia: La disciplina attuale
L’art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana prevede l’obbligatorietà del servizio militare, ma solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge, nella fattispecie l’istituto è regolato dal codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90 ne regolamenta invece aspetti applicativi (come ad esempio gli adempimenti circa le liste di leva).
L’arruolamento in Italia quindi, si divide in obbligatorio e volontario, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice. Per quanto riguarda il servizio di leva il nuovo codice limita l’operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni riportate in tale norma all’art. 1929, in particolare al comma 2°:
«Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
b) se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.»
Dopo aver ricevuto la chiamata, si prevede il superamento di visite mediche in un periodo di due giorni, con esito diverso, in particolare si è dichiarati: Secondo il libro VIII del D.P.R. 90/2010, la competenza alla formazione delle liste di leva è dei comuni italiani, nelle quali vengono a essere iscritti i cittadini italiani di sesso maschile all’anno del compimento del loro 17º anno di età e, in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18º anno di età ma comunque non oltre il 45º anno.
I requisiti psico-fisici per l’arruolamento in Italia sono accertati dalle commissioni di leva, le imperfezioni che costituiscono causa di inidoneità sono stabilite dall’art. 582 del D.P.R. 90/2010; il personale di leva inoltre riceve una paga adeguata a quella di soldato, così come pure i richiamati e le forze di complemento.
- Idoneo: in questo caso è previsto l’arruolamento in Italia
- Rivedibile: si viene invitati a ripresentarsi l’anno seguente per effettuare nuovamente le visite in quanto giudicato temporaneamente inabile. Nel caso tale infermità perdurasse anche alla seconda visita il soggetto viene riformato.
- Riformato: Questo giudizio sancisce la permanente inidoneità al servizio militare.
A ogni modo il periodo di ferma dei militari di leva e degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile è di 10 mesi, prolungabili con decreto del ministero della difesa sempre nelle ipotesi previste per la riattivazione della leva, essi possono essere utilizzati per particolari attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare e i servizi generali di caserma o per fornire soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e il ripristino di infrastrutture pubbliche per non più di 6 mesi.
Hanno inoltre diritto a usufruire di vitto e alloggio presso la struttura ove prestino servizio e sono generalmente assegnati a una sede di servizio distante non più di 100 km dalla propria residenza,[57] e sono tenuti come tutti i militari a prestare giuramento militare. I renitenti alla leva continuano a essere puniti con la reclusione carceraria, e con la conseguente applicazione di sanzioni ulteriori ove previsto dalla legge.
I soggetti di sesso maschile appartenenti sino alla classe del 1985 inclusa possono consultare la loro posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari presso i “Centri documentali” che dal 30 ottobre 2000 hanno sostituito i vecchi distretti del 1870. Nei centri inoltre continuano a essere versate le liste di leva, elaborate dai comuni d’Italia ai sensi della vigente normativa, relative a tutte le classi.
Casi di esenzione
L’esonero (o dispensa) dall’arruolamento in Italia è previsto per alcune situazioni familiari, ed è regolato da alcune norme. La casistica principale è:
- figlio o fratello di militare deceduto in guerra;
- fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio;
- orfano di entrambi i genitori (primogenito);
- vedovo o celibe con prole;
- arruolati con prole;
- unico fratello convivente di disabile non autosufficiente;
- primo figlio maschio di genitore invalido per servizio o caduto in servizio;
- rinvii per motivi di studio;
- terzo (o successivo) figlio maschio se (almeno) due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di leva;
- responsabile diretto della conduzione di impresa familiare.
Alle suddette si aggiunge la casistica del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale ha stabilito che “qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione” potessero altresì essere dispensati i cittadini che versassero in difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative.
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