Mobilità docenti, Chiarimenti dal Miur: Ecco 8 motivi che danno priorità senza considerare il punteggio
Con quale ordine si valutano le precedenze nella domanda di trasferimento. Non è possibile usufruire contemporaneamente di due precedenze diverse
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola primaria, vorrei chiederle delucidazioni inerenti la mobilità. Nell’anno scolastico precedente io e la mia collega abbiamo perso il posto e siamo entrambe in assegnazione provvisoria e vorremmo chiedere il rientro nella vecchia scuola avendo presentato domanda di mobilità condizionata ottenendo entrambe posto d’ufficio in una sede lontanissima. Lei ha maggior punteggio e ha ottenuto la 104/92 per il proprio padre residente però in un comune diverso da quello della scuola in cui vorremmo rientrare, io ho meno punteggio ma ho ottenuto la 104 per mio padre residente nello stesso comune della scuola per la quale vorremmo rientro. Chi avrà la precedenza?”
Le precedenze valide per il trasferimento sono quelle indicate nell’art.13 comma 1 del CCNI, dove sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo un preciso ordine di priorità con il quale vengono prese in considerazione nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.
Precedenze e ordine di priorità, chiarimenti Miur
Le precedenze valutabili sono le seguenti, nell’ordine di priorità stabilito nel contratto sulla mobilità:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017
Quante precedenze si valutano
Il docente in possesso dei requisiti che gli danno diritto a più di una precedenza, tra quelle previste nell’art.13 del CCNI come indicato sopra, non potrà usufruirne contemporaneamente di tutte. Le precedenze non sono, infatti, cumulabili e il docente dovrà scegliere quale gli conviene maggiormente dichiarare nella domanda di trasferimento in base all’ordine di priorità stabilito dalla normativa.
Il docente che ha diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità indicata nel punto II) e che risulta anche beneficiario della precedenza 104 per assistenza al genitore disabile indicata nel punto IV) non potrà farle valere contemporaneamente.
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, interessata al rientro nella scuola di precedente titolarità, dovrà far valere quella inserita nel punto II) e, in questo modo, non potrà essere valutata l’altra precedenza relativa alla 104 per assistenza genitore disabile
Conclusioni
Tra i due docenti, entrambi con diritto al rientro nella scuola di ex-titolarità, quindi entrambi con la stessa precedenza, se si libera una cattedra nella scuola, questa sarà assegnata al docente che, fra i due, ha il maggior punteggio