Miur e Dirigente condannati a pagare 30 mila euro a una docente: Ecco che le faceva la Ds
E’ sempre difficile discernere le situazioni di ordinaria conflittualità da quelle che invece possono essere inquadrate come condotte proprie del mobbing, fattispecie che nella scuola non viene riconosciuta con facilità, anche perché difficile riuscire a provare l’intento persecutorio del datore di lavoro, che può realizzarsi in più condotte, anche distinte e diverse nel tempo, purché unificate dall’intento persecutorio.
Fatto
Una docente di una scuola secondaria di secondo grado, in Campania, agiva contro la propria scuola ottenendo un risarcimento danni di quasi 30 mila euro. A fondamento della decisione la Corte territoriale, dopo aver richiamato la definizione giurisprudenziale del mobbing e precisato che alcuni comportamenti potevano dare luogo a responsabilità datoriale anche in assenza dell’intento persecutorio unificante che qualificava il mobbing, se vessatori e mortificanti, in relazione al danno alla integrità psicofisica patito dal lavoratore, riteneva ravvisabile nella fattispecie di causa una condotta mobbizzante in danno della docente o, quanto meno, condotte vessatorie e mortificanti generatrici di responsabilità.
In particolare riteneva rilevante l’irrogazione alla docente da parte della dirigente scolastica, professoressa di ben tre provvedimenti disciplinari ingiustificatamente offensivi e degradanti e già dichiarati illegittimi dal giudice del primo grado. Le dichiarazioni dei testi di entrambe le parti di causa evidenziavano la palese pretestuosità delle sanzioni disciplinari; grave ed ingiuriosa appariva la contestazione di avere utilizzato impropriamente i bagni degli alunni senza tenere conto delle ragioni di salute poste a base di tale comportamento. Altrettanto ingiustificabili apparivano le continue richieste di visite fiscali per la verifica dell’assenza della ricorrente, dovuta ad una patologia tumorale, condizione che l’Istituto non poteva non conoscere, in quanto la docente aveva reso edotta la scuola della necessità di terapie post operatorie.
A queste condotte se ne aggiungevano di altre. Come essere sottoposta a continui, improvvisi ed ingiustificati controlli del personale della scuola mentre era in aula. La causa giunge alla Cassazione civ. Sez. VI – Lavoro,che con Ord., (ud. 09-01-2019) 03-05-2019, n. 11739 si pronuncia nei modi che ora seguono:
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Il mobbing va ricercato nell’intento persecutorio
Conformandosi al consolidato principio enunciato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica (Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n. 26684; 27/11/2018, n. 30673). La Corte territoriale si è limitata, piuttosto, ad aggiungere che pur nella ipotesi di insussistenza di un intento persecutorio – e quindi di inconfigurabilità di una condotta di mobbing- il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati in sè vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, produttivi di responsabilità per il danno da questi patito alla propria integrità psicofisica.
Le sanzioni disciplinari pretestuose possono rientrare all’interno del mobbing
Quanto al secondo motivo, il giudice dell’appello non ha omesso l’esame dell’elemento soggettivo del mobbing ma lo ha anzi positivamente accertato, affermando che nei confronti della lavoratrice era stata attuata una condotta mobbizzante , alla luce della palese pretestuosità delle tre sanzioni disciplinari e della complessiva condotta della dirigente scolastica, come precisata in sentenza, “chiaramente non espressiva di un contrasto momentaneo ed episodico, ma frutto di un risentimento maturato nel tempo ed anche presumibilmente costantemente e reiteratamente manifestatosi”
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