Il Miur ha pubblicato le indicazioni per il premio che dovranno avere i docenti e personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di Marzo 2020, anche se si trattasse solo dei primi 4 giorni del mese. Il Premio è di 100 euro direttamente in busta paga e dovrebbe essere pagato o nel mese in corso, gennaio 2021 o febbraio 2021. Ma vediamo nel dettaglio la circolare del Ministero.
Oggetto: Indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18, in favore di docenti e personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020.
Com’è noto, l’articolo 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto un premio dell’importo massimo di cento euro, da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente (nei quali è ricompreso il personale scolastico) che nel mese di marzo u.s. abbiano prestato la propria attività lavorativa in presenza. In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che: “[…] Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
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A chi spetta il bonus 100 euro, docenti, ata e personale scolastico
Il premio di 100 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti, quindi, spetta soltanto a chi ha continuato a lavorare nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Anche se in diverse regioni le attività didattiche sono state sospese già alla fine di febbraio, a livello nazionale la sospensione è stata predisposta dal 5 marzo. Il bonus, rimodulato sugli effettivi giorni lavorati nella sede di lavoro, per i lavoratori dipendenti, quindi, sarà corrisposto, rimodulato in base agli effettivi giorni lavorati a marzo nella scuola a:
- i docenti che hanno lavorato fino al 4 marzo
- ai Dirigenti scolastici che si sono recati a scuola durante la sospensione dell’attività didattiche (anche solo per parte del mese di marzo)
- Al personale ATA che si è recato a scuola per svolgere quelle individuate come attività indifferibili dai dirigenti scolastici (anche per parte del mese di marzo)
Per capire l’importo spettante si deve utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili, che sono:
a) 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
b) 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).
Il premio sarà, quindi, rapportato ai giorni effettivamente lavorati considerando che i 100 euro spettano solo a chi ha lavorato 22 giorni per settimana articolata su 5 giorni e 26 giorni per settimane lavorativa su 6 giorni. Per tutti gli altri, l’importo spettante sarà rimodulato sui giorni effettivamente lavorati. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Si precisa che:
• nel caso in cui il dipendente abbia svolto il servizio di interesse in un’unica istituzione scolastica, a quest’ultima è richiesto di calcolare l’importo da erogare per ciascun lavoratore ed inserirlo nella rilevazione;
• nel caso in cui il dipendente abbia svolto il servizio di interesse in più istituzioni scolastiche, una soltanto di queste effettuerà la rilevazione collezionando i giorni di presenza del dipendente nei diversi istituti di servizio. Si chiede di prestare attenzione al fine di non conteggiare più volte un unico giorno di presenza in diversi istituti. Seguici su Google News.