Miceli, Anief: Chiarimenti sui ricorsi dei Dm. Perchè e chi deve impugnare?
L’avvocato Walter Miceli di Anief ha pubblicato un long post dove spiega l’importanza dei ricorsi e il motivo:
■ Occorre anzitutto ricordare che tutti i ricorsi per l’inserimento nelle GaE, dal 2014 ad oggi, sono stati sempre coltivati impugnando le graduatorie ripubblicate di anno in anno e istaurando il contraddittorio con i controinteressati con onerose notifiche per pubblici proclami;
■ Questa condotta processuale è stata tenuta dai legali ANIEF e dai legali di (quasi) tutti i ricorrenti dei ricorsi collettivi in ossequio ad una giurisprudenza pacifica del TAR Lazio, recentemente ribadita in udienza dal nuovo presidente della III sezione Bis, secondo la quale sono necessarie, a pena di improcedibilità, sia le impugnazioni delle graduatorie definitive che la notifica per pubblici proclami;
■ La giurisprudenza del TAR Lazio sul punto si può sintetizzare richiamando i principi espressi nella sentenza passata in giudicato n. 5316-2014: “va rilevata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per omessa impugnativa delle graduatorie”. (…) Ed infatti, il provvedimento di ammissione con riserva, per la sua finalità cautelare tesa ad evitare il maturarsi dell’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale non può che esaurire i propri effetti con l’ammissione dell’interessata al concorso medesimo e, nel caso di specie, alla prova orale. Da ciò deriva da un lato la necessità per la ricorrente di impugnare anche la graduatoria di merito, al fine di ottenere l’inserimento nella stessa a titolo “definitivo”, con scioglimento della riserva, ma soprattutto – come più volte affermato anche dalla giurisprudenza della Sezione – per ottemperare all’esigenza processuale di assicurare l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocatisi nella stessa in posizione immediatamente successiva a quella della ricorrente, che subirebbero un pregiudizio certo dall’eventuale scioglimento della “riserva”, vedendosi definitivamente superati dalla ricorrente.
Tale principio, ad avviso del Collegio, vale non soltanto per i casi nei quali il concorrente escluso, non essendo inserito nella graduatoria finale, non possa poi pretendere di esservi utilmente collocato, ma altresì nei casi in cui il concorrente, ammesso con riserva a sostenere le prove del concorso a seguito di ordinanza cautelare, sia successivamente ammesso “con riserva” dall’amministrazione anche nella graduatoria definitiva, per la sopravvenuta intangibilità dell’atto conclusivo della procedura, a seguito della quale, tra l’altro, risultano consolidate le posizioni dei soggetti dichiarati vincitori.
Ne discende che la mancata o irrituale impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva rende inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, atteso che anche l’eventuale annullamento di quest’ ultimo non potrebbe consolidare l’ammissione “con riserva”della graduatoria, non impugnata in parte qua (Cons. Stato Sez. V, 22-01-2014, n. 329; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18-01-2014, n. 111; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 01-03-2013, n. 198)”
■ Ovviamente anche su questo delicato tema potrebbero trovarsi pronunce di segno opposto – e ciò perché, la giurisprudenza amministrativa contempla sempre diversi orientamenti – ma noi, pur non criticando (ovviamente) i colleghi che sostengono una diversa opinione, riteniamo che, di fronte alla mera possibilità di una sentenza di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti e per mancata instaurazione del contraddittorio, sia prudente non far correre tale rischio ai nostri ricorrenti. Ciò spiega perché, da sempre, tutti i nostri ricorsi sono stati coltivati impugnando con motivi aggiunti le graduatorie finali e notificando per pubblici proclami a tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie ripubblicate.
Tutti possono intuire come si tratti di attività complesse e onerose (ogni ricorso per motivi aggiunti ha un costo di 1000 euro tra contributo unificato e spese vive, per non parlare della fatica immensa di tutta la squadra guidata da Fabrizio Gambino per scovare i dati anagrafici dei controinteressati a cui notificare l’atto).
Queste dispendiose attività sarebbero state sicuramente omesse se avessimo avuto la certezza della loro superfluità. Ma tale certezza non c’era e, anzi, la giurisprudenza del TAR ha indotto noi e (quasi) tutti gli avvocati a seguire il principio di precauzione per non far correre alcun rischio ai ricorrenti.
■ In ogni caso, al di là di tali disquisizioni teoriche sull’onere di impugnare gli atti sopravvenuti di un procedimento amministrativo, il nuovo decreto di aggiornamento delle GaE contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non potranno presentare istanza di aggiornamento.
■ Infine, ed è questo l’aspetto più importante, il ricorso contro il nuovo DM di aggiornamento delle GaE si rende necessario per sollevare la pregiudiziale comunitaria innanzi alla Corte di Giustizia Europea sulla questione dell’inserimento in GaE come unico strumento per prevenire l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
■ Nessuno ha detto che si tratta di azioni giudiziarie semplici e nessuno ignora l’esistenza di due sentenze dell’Adunanza Plenaria di segno negativo. Ma delle due l’una: o ci arrendiamo prostrandoci di fronte alle decisioni del Governo oppure continuiamo a combattere nelle piazze, con il voto e anche nelle aule di Giustizia. Noi abbiamo deciso di continuare a combattere.
► Per concludere, mostriamo il massimo rispetto per le altrui scelte processuali e non le abbiamo mai criticate, anzitutto per una questione di stile. Ma consentiteci di pretendere il medesimo rispetto che noi tributiamo a tutti i colleghi, anche perché nessuno dovrebbe dimenticare ciò che la rete dei legali Anief ha ottenuto in questi anni. Per noi parlano i fatti, ossia le sentenze, tra cui:
— ben tre sentenze della Corte Costituzionale favorevoli (la sentenza n. 41 del 2011 sull’inserimento a pettine nelle GaE; la sentenza n. 187/2016 sull’illegittima reiterazione dei contratti a termine e la sentenza n. 251/2017 sull’esclusione dai concorsi dei docenti di ruolo);
— una sentenza della Corte di Giustizia Europea (la famosa sentenza “Mascolo”) che ha fatto la storia del contenzioso giudiziario scolastico;
— migliaia di sentenze del TAR e dei Giudici del Lavoro di tutt’Italia.
Abbiamo ottenuto questi risultati applicando i principi della prudenza e della massima tutela possibile per i nostri ricorrenti. Intendiamo proseguire su questa strada, con il permesso di chi la pensa diversamente