Indennità per i diplomati magistrale che perderanno il posto: 1300 euro per 6 mesi. Come averlo
Con l’avvicinarsi della fine della scuola arriva il momento per i supplenti e insegnanti precari di presentare la domanda di disoccupazione, chiamata anche Naspi Scuola (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). In particolare quest’anno dovranno richiederla anche tutti i diplomati magistrali che perderanno il posto dopo la sentenza della Plenaria.
E’ possibile presentare la domanda di disoccupazione a partire dal 1° luglio, se i contratti di lavoro terminano il 30 giugno. Ma come si può fare domanda per l’indennità? Quali sono le scadenze? Quando richiederla?
Ecco di seguito una breve guida.
Come funziona la Naspi
I precari della scuola e i supplenti devono avere determinati requisiti per avere l’indennità di disoccupazione, la cui domanda va presentata entro 68 giorni dal termine del contratto. Bisogna inoltre dare immediata disponibilità al lavoro all’INPS per via telematica e poi presentarsi al Centro per l’Impiego, per la sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato.
I requisiti
1) Stato di disoccupazione: il riconoscimento dello status di disoccupato presuppone altri 3 sotto requisiti:
- l’essere privi di occupazione perché licenziati contro la propria volontà. Tale condizione per gli insegnanti precari si ha con il termine del contratto di lavoro per la scuola, o perché dimessi per giusta causa o licenziati in periodi tutelati dalla maternità;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro all’Inps, al Centro per l’Impiego o tramite Portale Unico Registrazione disoccupati;
- essere attivo nella ricerca di lavoro, secondo le regole del patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso il Centro per l’Impiego.
2) aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria;
3) avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.
Come fare la domanda di disoccupazione Naspi scuola
Sei un docente o un supplente precario, ecco le istruzioni su come presentare la domanda di disoccupazione Naspi 2018:
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- via web: accesso ai servizi telematici dell’Istituto tramite il proprio PIN Inps dispositivo;
- assistenza tramite il servizio erogato da supplenti.it tel. 02 400 31356 ;
- enti di Patronato.
A prescindere dal canale utilizzato per presentare la domanda Naspi scuola, il docente o il supplente precario, deve far compilare, o compilare lui direttamente, e trasmettere il modulo di domanda Naspi com per via telematica dal sito dell’INPS.
Al modulo va allegato:
- Documento d’identità in corso di validità;
- Codice fiscale;
- Copia del cedolino con IBAN;
- Modulo SR163 compilato e timbrato, è il documento che la banca o la posta deve firmare, per l’accredito del bonifico. Tale documento serve quindi ai fini di pagamento della Naspi;
- Data inizio e fine del contratto di lavoro a termine;
- Denominazione e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
- Numero di telefono;
- Indirizzo email;
- Autocertificazione residenza.
Quando arriva l’assegno di disoccupazione
A seconda di quando il precario scuola presenta la domanda, ecco quando parte il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi Scuola:
- se la domanda è presentata entro 8 giorni dal licenziamento: l’indennità è pagata a partire dall’ ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se dopo 8 giorni dal licenziamento: la disoccupazione parte dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- se dopo 8 giorni a causa di malattia, maternità o infortunio: il pagamento parte dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento.
Per ulteriori informazioni sul modo di calcolo dell’importo della disoccupazione, delle tempistiche, e per la compilazione della domanda stessa, è possibile avvalersi dei servizi di supplenti.it per la compilazione e l’inoltro della domanda di disoccupazione.
Tra gli altri servizi forniti da supplenti.it rientra la compilazione modulistica, la consulenza fiscale, la valutazione del piano di studio, l’assistenza sulle domande di inserimento per le graduatorie di istituto.
CEDAN – Per capire come determinare gli importi 2018 della disoccupazione Naspi bisogna innanzitutto comprendere come funziona il calcolo della misura mensile della Naspi: la circolare dell’Inps può essere d’aiuto.
IMPORTO
Cresce a 1.314,30 euro l’importo massimo della Naspi, l’indennità di disoccupazione destinata alla generalità dei dipendenti; inoltre, sale a 1.208,15 euro la soglia utile al calcolo. S’innalzano anche le soglie utili per il calcolo della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, che sono le stesse previste per la Naspi.
Come procedere per calcolare l’ammontare dell’indennità?
addizionare gli imponibili previdenziali (in busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive;
dividere il risultato per le settimane di contributi, indipendentemente dalla verifica del rispetto del minimale; nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite;
moltiplicare il tutto per 4,33.
Da tale operazione, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e i 1.208,15 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili. L’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Per i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo parziale, part time, il calcolo della Naspi è lo stesso: deve essere sempre considerata la retribuzione utile degli ultimi 4 anni (nei quali risulteranno periodi a retribuzione ridotta, a causa del part-time) e va contemplata la percentuale del 75% dell’imponibile medio mensile. Dunque, se per un lavoratore part time risulta un imponibile medio mensile, con riferimento agli ultimi 4 anni, pari a mille euro, la Naspi sarà pari a 750 euro mensili che spetteranno in base alla durata calcolata. Se in base alla durata calcolata risultano, oltre ai mesi interi, frazioni di mese, l’importo mensile spettante va diviso per 30 e moltiplicato per il numero di giornate della frazione di mese.
Per il calcolo della durata della Naspi nel 2018 non varia: il beneficiario riceve difatti l’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni. Per il calcolo delle settimane invece di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, basta che risulti per ogni anno complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
La disposizione discrimina però i lavoratori a tempo parziale con stipendi non elevati: per il calcolo dell’ammontare della Naspi, difatti, l’imponibile va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano. Sempre la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Per il diritto alla Naspi, contano anche le settimane di contributi dovute ma non versate dal datore di lavoro, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni. Ai fini del completamento del requisito richiesto di 13 settimane minime di contributi nei 4 anni vengono conteggiati:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;
- i periodi di congedo parentale indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Sono invece considerati neutri, cioè non valutati, i seguenti periodi:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore);
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).
Per determinare la durata della Naspi è necessario togliere le settimane che hanno dato luogo, negli ultimi quattro anni, a una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.). Secondo la normativa non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno sottratte riducendo la durata massima potenziale del nuovo ammortizzatore.
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