Gite scolastiche, La novità: Chi accompagna può recuperare i giorni facendo festa
Gite, ho diritto al riposo compensativo se nel viaggio è compresa una domenica?
Supponiamo di essere un docente che ha deciso di accompagnare una classe in una gita scolastica (viaggio di istruzione… scegliete voi il nome che preferite). Tra le date del viaggio ci sono anche il sabato e la domenica, i due giorni in cui la scuola è chiusa. L’insegnante ha diritto ad un giorno di riposo compensativo?
La risposta è sì, e questo diritto discende dall’art. 2109 del Codice Civile, che recita così: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”. Non una novità quindi ma comunque qualcosa di nuovo per molti docenti che non conoscono tale normativa.
Questo cambiamento di orario rientra tra i poteri di autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 5 del regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99). L’unico aspetto da considerare è che il riposo non viene concesso automaticamente a chi si trova in queste condizioni, bisogna farlo presente al dirigente, ed in caso di suo diniego, ottenerlo in forma scritta.
Non dimentichiamo inoltre che il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore (compreso quello della vigilanza). Il punto 8 della CM 291/92 recitava:
“L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.”
Ora, lasciando da parte la questione relativa alle missioni (non più in vigore per un certo aspetto), resta il fatto della “particolare prestazione” del docente accompagnatore e che il giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio. Pertanto, il docente ha diritto di recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione.