Fine scuola mai? Ecco gli obblighi dei docenti al termine delle lezioni. La normativa
Quali sono gli obblighi di servizio dei docenti della scuola al termine delle lezioni? Come mostra il calendario scolastico, la scuola sta per terminare in tutte le regioni. In alcune scuole, circolari dei dirigenti impongono ai docenti la presenza anche quando non è prevista alcuna attività. Cosa prevede la normativa?
Normativa obblighi docenti dopo il termine delle lezioni
Secondo la normativa, quali obblighi hanno i docenti al termine delle lezioni? Il CCNL 2016-18 ha confermato quanto previsto dal vecchio CCNL all’art 28, che stabiliva che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.
Ciò significa che al termine delle lezioni, l’attività obbligatoria di insegnamento non è dovuta, per cui i docenti non sono obbligati a rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive.
Attività funzionali o aggiuntive
le attività funzionali o aggiuntive sono stabilite stabilite dall’art 29, e sono:
- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
Il dirigente non può imporre ai docenti l’obbligo della presenza a scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate. Questo non trova corrispondenza con quanto stabilito dalla norma contrattuale.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987decretava che “durante la sospensione dell’attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi degli artt. 28 e 29”.
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