Docenti e Visita fiscale per stress. La Cassazione: “I docenti possono uscire” Ecco la novità
Visita fiscale e fasce di reperibilità per patologia da stress, chiarimenti dell’Inps e due sentenze in merito, analizziamo il quesito di un nostro lettore facendo chiarezza sull’argomento.
Visita fiscale e fasce di reperibilità: patologia da stress
Gent.ma, ho letto le Sue rubriche in materia e Le chiedo un chiarimento. Sono insegnante a tempo indeterminato di scuola media, con all’attivo 33 anni di servizio.
Desidero assentarmi dal servizio per un periodo di circa 20 gg per cause legate ad una situazione di stress.
Ho parlato con il mio medico di base, il quale mi ha suggerito di farmi rilasciare certificazione da medico specialista. Pertanto, mi sono recato da Medico Neurologo e Psichiatra, che mi ha rilasciato un certificato indicando uno stato di depressione ansiosa da stress legato a problematiche sul lavoro. Consiglia 30 gg di riposo e aggiunge che <non è necessaria la permanenza a domicilio>. Ora, sulla base di tale certificato, il mio medico di base dovrà produrre relativa certificazione.
La mia domanda è se per il periodo richiesto (20 gg circa) posso essere esentato dal rispetto degli orari di attesa visita fiscale, che mi costringerebbero a domicilio per molte ore, senza recare alcun beneficio alla mia situazione. In caso di risposta affermativa, Le chiederei indicazioni in merito.
La ringrazio per l’attenzione, ed invio cordiali saluti.
Quest’argomento ha creato molta confusione, cerchiamo di fare chiarezza in base alle disposizioni vigenti e ai chiarimenti della sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato la situazione, ma come sappiamo le sentenze non sono legge, servono a creare la strada. Solo quando gli enti le recepiscono e pubblicano delle circolari possono essere applicate.
Visita fiscale: i chiarimenti Inps
L’Inps chiarisce che i lavoratori del settore pubblico o privato, possono essere esonerati dalle fasce di reperibilità se si trovano in particolari situazioni.
Visita fiscale settore pubblico
I lavoratori del settore pubblico possono essere esonerati dalle fasce di reperibilità in caso di:
- una patologia grave che richieda terapie salvavita;
- una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (SOLO per
alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, ovvero
a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto; - di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.
Il medico curante nella redazione del certificato medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.
Visita fiscale settore privato
I lavoratori del settore privato possono essere esonerati dalle fasce di reperibilità in caso di:
- una patologia grave che richiede terapie salvavita;
- uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.
Quindi, è possibile chiedere l’esonero delle fasce di reperibilità solo quando ci si trova in queste categorie di tutela.
Visita fiscale e fasce di reperibilità: la sentenza
L’esonero per malattia con diagnosi di depressione o stress, è stata discussa nelle aule di tribunale. La Corte di Cassazione n. 6375 ha aperto la strada ad una grande novità nel mondo del lavoro e delle malattie dovute a stati patologici per stress e depressione. Secondo la sentenza, il lavoratore, in particolare del comparto scuola, può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità, se così prescritto o consigliato dal medico curante. L’importante è che il dipendente possa dimostrare di non svolgere, nel periodo di malattia, altri lavori.
Anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione n. 21621, specifica nel dettaglio gli stati depressivi dei lavoratori in malattia. La Cassazione nella sentenza recita: “in casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Se il medico prescrive al paziente svago e divertimento quest’ultimo, quindi, in caso di depressione, può anche recarsi al mare poiché per superare la patologia depressiva lo stare in casa non è consigliato.