Diplomati Magistrali: Adunanza terminata, “Ecco quale sarà il vostro destino”, le due ipotesi
Altra giornata di passione per i diplomati magistrale prima dell’anno scolastico 2001/2002 con l’adunanza plenaria al Consiglio di Stato.
I giudici sono chiamati a esprimersi nuovamente sul diritto dei docenti all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.
L’udienza si è tenuta in mattinata e si è da poco conclusa. L’esito potrebbe essere noto nei prossimi giorni.
Perché una nuova Adunanza
La VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno rivedere la questione, seguito dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, che ha valutato necessario rimettere all’Adunanza plenaria un altro ricorso in merito alla questione relativo ad un appello avverso una sentenza del Tar Latina.
I motivi che hanno spinto i giudici a tale azione, come abbiamo scritto in precedenza, si rintracciano nei seguenti quesiti:
– qual debba essere la definizione normativa dei DM che dispongono gli aggiornamenti;
– se la definizione dei DM quali atti generali per l’esecuzione della legge, comporti in caso di loro annullamento, la nullità dei successivi DM che dovessero riproporre le medesime clausole annullate;
– se di conseguenza viene meno ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse;
– se il limite temporale del regime transitorio di validità abilitante del diploma determini eventuali decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato;
– se si possa escludere ogni ipotesi di conflitto tra la controversia relativa all’inserimento in Gae ed il concorso straordinario di cui al DL 87/2018.
Chi è interessato
E’ bene tuttavia specificare che tale sentenza avrà effetto su migliaia di diplomati magistrale, ma non riguarda l’intera platea. Infatti, ad attendere il verdetto del Consiglio di Stato sarebbero i docenti che hanno i procedimenti ancora pendenti, ovvero non sarebbero inclusi i docenti con sentenze passato in giudicato.
Inoltre, non sarebbero interessati neanche i soggetti le cui sentenze del Tar abbiano superato i sei mesi di tempo per l’impugnazione.
Cosa potrebbe succedere
Quali potrebbero essere gli scenari possibili in base alla decisione dell’Adunanza Plenaria?
Nel caso in cui l’esito dell’Adunanza Plenaria dovesse essere positivo, per i docenti con diploma magistrale potrebbero “splancarsi” le porte della stabilizzazione: infatti, da un lato ci sarà la possibilità di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, dall’altro ci saranno le graduatorie di merito per chi ha partecipato al concorso straordinario.
Tutto ciò andrebbe appunto in favore dei docenti con diploma magistrale, dato che le assunzioni, ricordiamo, vengono effettuate per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento, e per il 50% per le graduatorie di merito. Queste ultime però vedono in alcune regioni le graduatorie del concorso 2016 ancora piene, che pertanto avrebbero al momento la precedenza sulle nuove GMRE del concorso straordinario.
Risulta evidente che con l’inserimento in GaE la graduatoria del concorso straordinario passerebbe in secondo piano.
Discorso diverso se l’esito dovesse essere negativo: gli interessati, a quel punto, dovranno concentrarsi solo sul concorso straordinario (e poi quello ordinario), come unica via d’accesso al ruolo, in attesa del verdetto della Cassazione, previsto invece a marzo.
Tuttavia, l’esito della vicenda appare tutt’altro che pendente da un lato o un altro.
Storia dell’abilitazione del diploma magistrale
Fino a quasi 20 anni fa, l’ordinamento scolastico prevedeva che l’abilitazione necessaria per l’accesso a concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi si chiama scuola primaria) si ottenesse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli istituti magistrali. Questo fino al 1999, quando la legge cambiò con l’introduzione delle Graduatorie Permanenti (oggi GaE) e l’adozione del doppio canale.
Queste graduatorie verranno utilizzate per l’assunzione ogni anno del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo (l’altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei concorsi). Per accedere alle Graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell’infanzia e della secondaria, di primo e secondo grado, l’abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l’idoneità conseguita in un concorso.
Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, si trasformavano le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Derogando ai requisiti richiesti dalla 124/1999 viene consentito l’accesso alle GaE a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso.
Così come riporta Gilda Professione docente, vengono invece esclusi dalle GaE i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l’a.s. 2001-2002 nonostante il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997, con il quale si dava attuazione alla Legge 341/90, che sopprime gli Istituti magistrali, all’art. 2, comma 1, garantisse il valore abilitante ai diplomi magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi “iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998” e per i titoli “comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002”.
I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III fascia delle graduatorie d’istituto, senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.
Da questo momento inizia il contenzioso e migliaia di diplomati, sostenuti dalle organizzazioni sindacali. si rivolgono alla magistratura per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio ed essere inseriti nelle GaE così da guadagnarsi l’assunzione in ruolo.
Il Miur, con i Decreti ministeriali, 235/2014 e DM 325/2015 mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001-2002.
Nel 2015 il Tar del Lazio interviene sui due decreti ministeriali e li ritiene affetti da nullità e il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 apre nuove prospettive per l’inserimento nelle GaE della primaria e dell’infanzia ai diplomati magistrali entro il l’a.s. 2001-2002.
Nel mese di novembre 2015 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale giudice (ordinario o amministrativo, ndr.) spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001-2002 ai fini dell’inserimento nelle GaE.
Il resto è cronaca.