Come entrare di ruolo nella scuola primaria e dell’infanzia: Linea guida per Dm alle GMR e alle GMSR
Le prossime assunzioni dei docenti per il grado di scuola infanzia primaria saranno effettuate secondo i recenti provvedimenti normativi emanati con il decreto dignità. A questi seguiranno molto presto i bandi dei concorsi ordinari rivolti ai docenti che non hanno i requisiti per partecipare al concorso riservato.
Grazie al lavoro svolto dalla FLC CGIL, che ha redatto una scheda illustrativa, siamo in grado di mostrare quali saranno gli effetti della rinuncia o dell’accettazione del ruolo dalle diverse graduatorie in termini di cancellazione e permanenza dalle posizioni che i candidati ricoprono.
Ecco la scheda sintetica della FLC CGIL scuola degli effetti di accettazione/rinuncia.
EFFETTI ACCETTAZIONE O RINUNCIA RUOLO
Scuola primaria e dell’infanzia (fonti normative al 21 maggio 2019) –
Graduatorie ad esaurimento (GAE).
Immissione in ruolo da una GAE comporta:
decadenza da tutte le GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia (dall’anno scolastico successivo).
Rinuncia al ruolo da una GAE comporta esclusivamente:
decadenza dalla relativa GAE (e da quella di posto comune corrispondente, nel caso si tratti di posto di sostegno) e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia.
L. 167/09 art. 1 c. 4 quinquies – Decreto direttore generale 11/03/2010 – Dlgs 297/94 art. 401 c. 8.
Graduatorie di Merito Straordinarie Regionali (DM 17/10/2018 – DDG 1546/2018) – (Concorso Straordinario 2018).
Utilizzate annualmente nei limiti previsti da L. n. 167/09 art. 1 c. 4 quater lett. b sino al loro esaurimento (DM 17/10/2018 art. 10 c. 4).
Immissione in ruolo da una GMSR comporta:
1) decadenza dalle altre GMSR
2) decadenza dalle graduatorie d’istituto
3) decadenza dalle GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia.
Rinuncia al ruolo da una GMSR comporta esclusivamente:
decadenza dalla relativa GMSR. L. 167/09 art. 1 c. 4 quinquies – Decreto direttore generale 11/03/2010 – L. 96/2018 art.4 c. 1-decies ripreso nel DM 17/10/2018 art. 10 c. 7. Dlgs 297/94 art. 400 c. 21 ripreso nel DM 17/10/2018
art. 10 c. 8.
Graduatorie di Merito Regionali (DM n. 327/2019)
(Concorso Ordinario previsto per il 2019) –
Utilizzate annualmente nei limiti previsti da L. n. 167/09 art. 1 c. 4 quater lett. c per due turni di nomina fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori (DM n.
327/2019 art. 10 c. 4).
Immissione in ruolo da una GMR comporta:
decadenza dalle GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia.
Rinuncia al ruolo da una GMR comporta esclusivamente:
decadenza dalla relativa GMR.
L. 167/09 art. 1 c. 4 quinquies ripreso nel DM 327/19 art. 10 c. 7 – Decreto direttore generale 11/03/2010.
Dlgs 297/94 art. 400 c. 21 ripreso nel DM 327/19 art. 10 c. 8.
Effetti stipula rapporto di lavoro a tempo indeterminato docenti infanzia e primaria 2019/2020.
Indipendentemente dalla graduatoria di reclutamento:
1. avranno una titolarità di scuola
2. non saranno soggetti a nessun vincolo di permanenza nella scuola, quindi potranno fare la mobilità territoriale volontaria per l’a.s. 2020/21 alle condizioni previste dal CCNI mobilità 2019/22
3. chi ha già avuto la conferma in ruolo a seguito di una precedente assunzione a tempo indeterminato potrà fare anche passaggio di ruolo per il 2020/21 alle condizioni previste dal CCNI mobilità 2019/22.
4. dovranno fare l’anno di formazione e prova disciplinato dal DM 850/15, ad eccezione di coloro che lo abbiano già superato positivamente, con contratto a pieno titolo o con riserva, per lo specifico posto (DM 17/10/2018 art. 10 c.5 – DM 327/19 art. 10c.5).