L’articolo 63 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto un Bonus – una tantum – di 100 euro da erogare in busta paga ai dipendenti di Poste italiane che nel mese di marzo 2020 abbiano prestato attività lavorativa presso la sede aziendale o in trasferta presso i clienti. L’Agenzia delle Entrate, prima con la circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 e poi con la risoluzione n. 18/E del 9 Aprile 2020, ha specificato le modalità di calcolo del premio e il meccanismo di recupero dello stesso per il sostituto d’imposta.
L’erogazione del premio era prevista per dicembre ma ha subito un ritardo e quindi dovrebbe essere erogata nei mesi o di gennaio o febbraio 2020. I beneficiari di tale importo sono quei dipendenti di Poste Italiane che, oltre ad aver prestato attività lavorativa in sede nel mese di marzo, non abbiano percepito per il 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia evidenza di tale dato, vuoi perché il lavoratore è neoassunto o perché part-time con più rapporti di lavoro, dovrà per accertare il rispetto di tale limite richiedendo al lavoratore la compilazione di una autodichiarazione.
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L’importo erogato in cedolino verrà recuperato dal sostituto d’imposta in F24 esponendo, nella sezione crediti erario, il codice tributo 1699 con l’indicazione dell’importo erogato (stesso meccanismo utilizzato per il recupero del cd. “bonus Renzi”). Tale recupero in compensazione orizzontale dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia pena il rifiuto dell’operazione.
Il premio in oggetto spetta per intero al lavoratore dipendente che abbia svolto esclusivamente attività di lavoro in sede aziendale o in trasferta. In caso contrario, è da riparametrare alle sole giornate in cui il dipendente sia stato presente nei locali aziendali o presso il cliente. Non sono da considerarsi ai fini dell’erogazione del premio, le giornate di lavoro espletate in telelavoro o in modalità di lavoro agile. Inoltre, devono essere escluse le giornate nelle quali il lavoratore è stato assente per qualsivoglia ragione (ad esempio malattia, ferie, Cig ecc.).
Ma come si calcola il premio da erogare? E’ necessario individuare le giornate di presenza in sede aziendale o in trasferta presso il cliente secondo i criteri su descritti e, successivamente rapportarle ai giorni lavorabili individuati dal ccnl applicato in azienda mediante la seguente formula: importo totale del premio x gg in sede / gg lavorabili. Esempio: Mario Rossi nel mese di marzo ha effettuato 6 gg di presenza in sede; 100*6/26= 23,07 euro da erogare e quindi da recuperare in F24 con codice tributo “1699”. Seguici anche su Google News.