Arriva l’assegno mensile per i figli fino a 26 anni ( se studiano): fino a 250 euro a figlio, senza Isee
Il nostro ordinamento prevede un sussidio, denominato “assegni familiari”, che sostiene economicamente le famiglie di lavoratori. La novità per il 2019 è che tale assegno, oltre a essere versato direttamente sullo stipendio avrà un incremento fino a 250 euro a figlio e sarà valido anche per i figli maggiorenni
Familiari a carico
Coloro che, sulla base dei requisiti previsti dalla legge, hanno diritto agli assegni familiari, possono riscuotere il contributo per ogni familiare a carico. Tra questi ultimi possono rientrare a pieno titolo anche i figli.
Figli a carico
A primo acchito si potrebbe pensare che possano essere considerati a carico esclusivamente i figli minorenni, ma in realtà non è così.
La concessione dell’assegno è legittimata anche rispetto a figli maggiorenni, anche se a determinate condizioni.
In altre parole, se i figli minorenni sono sempre considerati a carico ai fini della concessione degli assegni familiari, lo stesso non può dirsi anche per i figli maggiorenni.
Figli maggiorenni: requisiti per essere considerati a carico
In particolare, oltre ai figli minorenni (che quindi abbiano un’età inferiore a 18 anni), sono figli a carico ai fini della concessione degli assegni familiari anche:
– i figli maggiorenni che abbiano un’età non superiore ai 21 anni e che siano apprendisti o studenti di scuola media inferiore;
– i figli maggiorenni che abbiano un’età non superiore ai 26 anni e che siano studenti universitari, nei limiti del corso legale di laurea.
Sono sempre considerati a carico, a prescindere dall’età, i figli maggiorenni inabili al lavoro.
In nessun caso, se si parla di figli, rileva la convivenza.
Assegni familiari: gli altri familiari a carico
Per completezza, va detto che tra i familiari a carico non rientrano solo i figli (maggiorenni o minorenni).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, infatti, possono essere considerati a carico anche i seguenti soggetti:
– il coniuge, anche se legalmente separato, purché sia a carico e solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
– i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi che siano minorenni o conviventi fino a 21 anni di età e apprendisti o studenti di scuola media inferiore o conviventi fino a 26 anni di età e studenti universitari nel limite del corso legale di laurea o conviventi inabili al lavoro;
– gli ascendenti (come genitori, nonni, e così via) ed equiparati, purché il richiedente sia piccolo coltivatore diretto;
– i familiari di cittadini stranieri che risiedono in paesi con i quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.