Al via Bonus Docenti per mal di schiena e dolori cervicali: Come averlo e l’importo
Ci scrive Elena A. da Pescara: “Sono un’insegnante di inglese presso una scuola materna. Adoro il mio lavoro ma credo che mi costringa a sovraccaricare la schiena o ad assumere posture non sempre corrette. Ad esempio con i miei alunni facciamo spesso laboratori in classe quindi sono io da casa a portare materiali come colori etc. Da qualche tempo ho trovato sollievo tramite sedute dal fiosterapista. Una mia collega mi ha detto di aver risolto tramite chiropratico ma neppure lei sa se potrà portare in detrazione queste visite specialistiche. Il fatto che il problema alla schiena possa essere determinato dal tipo di lavoro ha una qualche rilevanza ai fini fiscali?”
Spesso mi arrivano domande sulla detrazione di spese mediche per fisioterapia di ogni genere e sopratutto con i nomi più strani (per un commercialista come me) e quindi forse è meglio che vi dico quali sono le detrazioni previste con alcuni strumenti per capire dove trovare la risposta precisa se avete qualche dubbio su alcune tipologie di fisioterapia meno conosciute.
Mal di schiena e cervicale: La detrazione delle spese di fisioterapia nel 730
MISURA DELLA DETRAZIONE È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro. Ad esempio considerando un prezzo medio per seduta di fisioterapia di 50 euro a seduta, e considerando un ciclo di almeno 10 sedute, il beneficio sarà di circa 70 euro.
Quali prestazioni mediche o interventi danno diritto alla detrazione fiscale Irpef
Per individuare quelle che sono deducibili relative alla terapia della riabilitazione dovete far riferimento a mio avviso in primis a quali godono dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del DPR 633 del 1972 che individuale queste nelle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da, a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo, b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
Il DM del 29 marzo 2001 per cui ci viene in soccorso per identificarne altre andando più in profondità e grazie anche alle pronunce da parte dell’agenzia delle entrate in merito possiamo stilare un elenco delle attività di fisioterapia e della riabilitazione che danno diritto alla detrazione fiscale per fisioterapia.
Premessa
Sicuramente c’è da chiarire che questo vale la detrazione fiscale ai fini Irpef tanto per le spese sostenute in italia sia per le spese sostenute all’estero a patto che il soggetto che le svolge lo fa attraverso titoli riconosciuti e non nell’ambito di un esercizio illegale dell’attività. Nell’articolo 3 del citato Decreto troverete che le seguenti prestazioni godono dell’esenzione Iva e attribuiscono la detraibilità del costo:
- podologo
- fisioterapista
- logopedista
- ortottista
- assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale.
Bisogna inoltre fare una precisazione tra il “terapista della riabilitazione” dal “fisioterapista” in quanto su questo punto l’articolo 1 del Decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000 ha equiparato le figure purché sempre siano titoli conseguiti secondo le normative comunitarie recepite anche negli ordinamenti nazionali. A tal proposito l’articolo 4 della Legge 42 del 1999 ed il DM 27 luglio 2000, n. 840300 vi aiuta ad individuare i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di fisioterapista per cui conseguentemente ad individuare le pratiche che danno il beneficio dell’agevolazione fiscale al soggetto che se ne carica le spese. Per cui troverete anche attività del terapista della riabilitazione, logopedista, massofisioterapista e massaggiatore, ortottista, podologo e idroterapista.
Per paramedici diversi dai “terapisti della riabilitazione” e dagli infermieri si intendono quei paramedici che svolgono le attività di ottico; igienista dentale; ostetrica; dietista; audioprotesista; assistente odontoiatrico; chiropratico. In questa categoria confluiscono anche i soggetti che hanno dichiarato di svolgere “altre attività sanitarie ed arti ausiliarie” ed “altre attività”.
Tra le spese sanitarie sono comprese le spese di assistenza specifica relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Queste spese sono detraibili quando si tratta di prestazioni rese a soggetti non disabili (rigo E1 del mod. 730) e deducibili se prestate a soggetti riconosciuti disabili in base alla legge 104 del 1992 (rigo E25 del mod. 730).
I chiarimenti dall’agenzia delle entrate per la Detrazione sulla Massoterapia
Domanda
Si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un masso fisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica.
Risposta al quesito
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.
Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa
1. Ai sensi dell’art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
2. Sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell’Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell’esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Contestualmente è abrogato il 1. È abrogato il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994. Circolare aprile 2015
Mesoterapia ed ozonoterapia
Se i trattamenti sono effettuati da personale medico abilitato possono fruire della detrazione semprechè siano prescritti dal medico che deve indicare una patologia.
Haloterapia o Grotte di sale
Al momento essendo fattispecie atipiche talvolta non codificate o individuate dal Ministero della Salute al momento non sono detraibili nel 730.
Non sono d’accordo invece con tanto asserito dall’agenzia delle entrate in merito ai servizi svolti dalla pedagogista in quanto seppur non immediatamente riconducibile ad un professione svolta da un medico mira a combattere un disagio che spesso è emotivo per cui in tal modo dovrebbe essere ricondotto al trattamento svolto da uno psicologo. Invece per l’agenzia delle entrate, essendo la professione disciplinata da una laurea equipollente a quella in Scienze dell’Educazione L/19 non è detraibile….che ci dobbiamo fare? Al solito non ci fa una bella figura.
Non serve sempre la prescrizione medica
Consiglio sempre di farsi fare la prescrizione, anche se non serve sempre la prescrizione del medico curante di base per la detrazione spese di fisioterapia, in quanto la circolare n. 19 del 2012 ha chiarito che è sufficiente che dalla fattura si evinca la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
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