Panico a scuola: Bimba di 3 anni scomparsa. “E’ uscita da sola per andare dalla mamma”
Una bimba di 3 anni è scappata dall’asilo per cercare la sua mamma. È successo a Ponteromito, in provincia di Avellino. La piccola, probabilmente traumatizzata per l’inizio della nuova esperienza nella scuola dell’infanzia o annoiata dalle attività svolte, ha abbandonato la sua classe per andare alla ricerca della sua mamma tra le strade della città.
La bimba si è ritrovata così sola per strada. Fortunatamente, è stata notata da un’amica di famiglia, che l’ha riconosciuta e ha telefonato alla madre per avvisarla e tranquillizzarla. La donna è poi andata a scuola per chiedere spiegazioni sul mancato controllo della bambina in una classe di soli 11 alunni.
I genitori della piccola hanno anche chiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno svolto le prime indagini ascoltando le testimonianze del personale scolastico. Sul caso sarà aperta un’inchiesta per individuare responsabilità specifiche e intervenire, anche a livello disciplinare, nei confronti di chi non ha dato la giusta attenzione alla piccola.
Studenti ed uscita da scuola: dall’abbandono di minore ai regolamenti d’istituto. Facciamo il punto
Da quando l’ordinanza della Cassazione (terza Sezione Civile) 21593/2017 ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in merito ad una vicenda giudiziaria (penale e civile) cominciata nel 2003 a seguito della morte di un alunno di 11 anni, investito all’uscita da scuola da un autobus, la questione desta particolare interesse.
ABBANDONO DI MINORE
In particolare cagiona apprensione la paventata condanna per abbandono in caso di uscita autonoma del minore, che ha indotto molti dirigenti a disporne il divieto nel primo grado, suscitando le proteste delle famiglie.
Il reato disciplinato dall’art. 591 c.p., si configura nei confronti di: Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.
L’uscita autonoma dei minori infraquattordicenni, quindi, non costituisce di per sé un reato (né la norma in esame, a tutela del minore e dell’incapace, testualmente la vieta) ma potrebbe essere sanzionata laddove costituisca abbandono, situazione che va accertata nello specifico caso.
Del resto, se essa fosse interdetta sempre e comunque, sarebbero già fioccate denunce nei confronti di genitori (che prevalentemente vi optano, specie dalla secondaria di primo grado) ed istituzioni scolastiche.