Scuola e Permessi 104, Novità Aran: non solo 3 giorni ma 18 ore al mese prese quando si vuole
L’ARAN ha pubblicato un guida relativa ai permessi del personale della scuola, in particolare, ai permessi retribuiti, brevi e permessi per diritto allo studio introducendo una novità. Si tratta di una raccolta degli orientamenti applicativi di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale della Scuola.
Ricordiamo che tra i permessi retribuiti vi rientrano i permessi per la partecipazione ad esami, i permessi per lutto, i permessi per motivi personali o familiari, i permessi per matrimonio, i permessi ai sensi della legge n. 104/92, altri permessi previsti da altri disposizioni di legge;
Focalizziamo la nostra attenzione, in questa scheda, sui permessi ai sensi della legge n. 104/92, che prevedono due distinte categorie di beneficiari: quelli indicati al comma 3, ossia gli assistenti di disabili in situazione di gravità, e quelli indicati al comma 6, ossia il personale portatore di Handicap. Il CCNL si occupa di questo aspetto all’articolo 15 comma 6:
“I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”
L’ARAN ha fornito dei chiarimenti molto utili riguardo alla possibilità di fruire dei suddetti permessi a giorni oppure ad ore. “L’Agenzia chiarisce che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà può alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei tre giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.”
Qualora il dipendente decida di fruire del permesso ad ore, la distribuzione può essere la seguente: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Le giornate, in cui richiedere il permesso, come detta la disposizione contrattuale summenzionata, devono essere possibilmente non ricorrenti (cioè sempre le medesime), tuttavia, leggiamo sempre nel vademecum dell’ARAN, la concessione delle giornate è di competenza del dirigente scolastico.
Non è possibile, chiarisce ancora l’Aran, cumulare le due tipologie di permesso, ma le medesime sono alternative. Queste le diverse modalità di fruizione:
– 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
– 3 giorni interi di permesso al mese;
La Novità – Non più un massimo di 2 ore al giorno ma 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Tali ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).