Va trasferito il giudice che non rispetta gli avvocati: La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5783/2019 (sotto allegata), dopo aver illustrato i mutamenti legislativi intervenuti in materia di ordinamento giudiziario, precisa che, dopo la riforma del 2006, il trasferimento d’ufficio dei magistrati avviene quando “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.”
Va quindi trasferito il magistrato che, per contrasti con gli avvocati e con i magistrati colleghi, da vita a una situazione obiettivamente pericolosaper l’immagine della funzionalità e affidabilità dell’ufficio.
La vicenda processuale
Il Presidente del Tribunale di Asti, allo scadere del quadriennio, presenta l’auto-relazione per ottenere la conferma dell’incarico. Il Consiglio giudiziario torinese, però, accogliendo la proposta del Presidente della Corte d’Appello di Torino, esprime parere non favorevole alla conferma nell’incarico direttivo, come confermato anche da delibera del CSM. Le ragioni per le quali l’incarico non viene confermato sono le stesse per le quali era stata avviata azione disciplinare nei suoi confronti da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Per le stesse ragioni la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura propone il suo trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, accolta con delibera dal Plenum.
La delibera di trasferimento però viene impugnata dal magistrato innanzi al TAR del Lazio, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946 ed eccesso di potere sotto diversi profili. Venuto a conoscenza poi di una nuova delibera, che individua la Corte di appello di Milano come nuovo ufficio di destinazione, il magistrato la impugna, ma il giudice a cui è sottoposta respinge il ricorso. A questo punto il magistrato appella la sentenza lamentandone l’erroneità e l’ ingiustizia e chiedendone la riforma integrale. Resistono il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia e alla pubblica udienza del 13 giugno 2019 la causa viene riservata per la decisione.
Incompatibilità ambientale per giudice in contrasto con avvocati e colleghi
Il Consiglio di Stato con sentenza 5783/2019 però respinge l’appello del magistrato perché infondato. Il Consiglio premette che “il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 2, r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (c.d. “legge sulle guarentigie della magistratura”), fino all’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, era previsto per i magistrati “quando per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non [potessero],nella sede che occupa[va]no, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario”.
Precisa poi che “Il quadro normativo è mutato con il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (…) approvato in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150. L’art. 13 di questo ha modificato il detto art. 2, nel senso che il trasferimento d’ufficio dei magistrati non avviene più “quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario”, ma “quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.
La riforma del 2006 ha quindi identificato il presupposto per il trasferimento amministrativo nella incompatibilità “incolpevole”, distinguendo così i trasferimenti conseguenti a veri e propri procedimenti disciplinari e i trasferimenti amministrativi. Ciò che rileva ai fini del trasferimento è quindi la situazione oggettiva che si crea nell’ambiente e negli uffici giudiziari, che può essere causata sia da una condotta involontaria, sia da una condotta volontaria del magistrato, anche se non riprovevole. Ciò che rileva in sostanza è che si realizzi un obiettivo pericolo per l’immagine della funzionalità e della affidabilità dell’ufficio. “Può trattarsi, quindi, di condotta anche “volontaria”, ma qui non è presa in considerazione nei termini di condotta “colpevole” (Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2014, n. 6209).”
Tra i vari episodi oggetto di contestazione il Consiglio di Stato pone l’accento su uno in particolare, sintomatico dell’atteggiamento poco rispettoso espresso nei confronti degli avvocati. Il magistrato infatti, in data 29 gennaio 2016, “si (era) doluto pubblicamente del parere non favorevole reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti circa la sua conferma nelle funzioni di presidente del Tribunale, usando termini sconvenienti e sarcastici e ‘ringraziando’ il medesimo Consiglio dell’Ordine ed il suo Presidente per il detto parere, con ciò nuocendo alla distensione dei rapporti col foro locale”.
Tale rapporto conflittuale con gli esponenti del foro locale, ma anche con gli altri magistrati del Tribunale di Asti in effetti “era siffatto da legittimare l’autonomo apprezzamento della compromissione dei necessari requisiti di credibilità e di fiducia nell’operato della magistratura” e ciò indipendentemente da una valutazione di potenziale negligenza professionale.