Comunicazione Scuola: I docenti di ruolo non dovranno rientrare il 1 settembre. La normativa
Chi è obbligato a prendere servizio il 1 settembre? Come sono considerati i giorni dal 1 settembre all’inizio delle lezioni? Quali particolari obblighi per le docenti in maternità? In quale scuola prendere servizio se le operazioni di assegnazione/utilizzazione non si svolgono entro il 31/8? Sono obbligato a prendere servizio anche se la nuova titolarità è nella stessa scuola in cui ho svolto l’anno di prova? Può non assumere servizio nella nuova scuola il docente che svolge gli esami di recupero dei debiti dopo il 31/8?
L’art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione) prevede che “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
È vero che tutti i docenti sono obbligati ad assumere servizio il 1 settembre?
NO!
Chi deve perfezionare materialmente il proprio rapporto di lavoro il 1 settembre:
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i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30/6 o 31/8 (se le operazioni di nomina si concludono entro il 31/8)
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i docenti a tempo indeterminato neo immessi in ruolo
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docenti trasferiti secondo la mobilità ordinaria ad altra sede
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i docenti che dal nuovo anno scolastico saranno assegnati o utilizzati in altra scuola rispetto la precedente.
In queste categorie potremmo anche includere i docenti a tempo indeterminato che per tutto l’anno scolastico precedente, quindi fino al 31/8/2019, avranno ottenuto particolari congedi o aspettative previste dal CCNL/2007 o da altre norme (aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca; congedo biennale per assistenza all’handicap; aspettativa per mandato parlamentare ecc.).
Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, quali obblighi ci sono?
Per tali docenti, non esiste:
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Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
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Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2019 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale.
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Alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 24 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente) dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni.
Su quest’ultimo punto basterebbe leggere l’art. 28 comma 5 del CCNL/2007: “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Pertanto l’obbligo di rispettare l’orario d’insegnamento inizia per il docente “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale…”.
È evidente che il calendario regionale non decreta l’inizio e la fine dell’anno scolastico (1° settembre e 31 agosto per tutto il personale, come da art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94) ma quello delle lezioni (una data di inizio e fine che può variare da regione a regione e che devono rispettare docenti e allievi). Infatti non vi può essere attività d’insegnamento senza allievi (l’art. 1256 del codice civile libera il docente da ogni obbligo).
Il Docente di scuola di II grado che ha ottenuto il trasferimento/passaggio di ruolo o di cattedra, titolare per l’anno scolastico 2018/19 nella scuola in cui dal 1 settembre 2094 si svolgeranno gli esami per il recupero dei debiti dove assume servizio il 1 settembre 2019, nella nuova scuola o in quella di ex titolarità?
L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE EVENTUALMENTE TRASFERITI IN ALTRA SEDE SCOLASTICA O COLLOCATI IN ALTRA POSIZIONE O POSTI IN QUIESCENZA, È ASSICURATO IL RIMBORSO DELLE SPESE”.
Pertanto il docente che il 1 settembre dovrebbe assumere servizio in una nuova sede perché trasferito non può assumere effettivo servizio perché impegnato negli esami del recupero debiti nella ex sede di titolarità.
In questi casi l’assenza a scuola (la nuova o quella di titolarità) è giustificata da un impegno istituzionale del docente ed espressamente prevista dal Ministero (è necessario che il Dirigente della scuola in cui il docente svolge gli esami invii alla nuova scuola di servizio del docente la documentazione necessaria che attesti l’impegno di quest’ultimo).
Si dà il caso che il docente trasferito o che deve ritornare in una sede che è molto lontana da quella in cui svolgono gli esami (pensiamo per esempio ad un docente trasferito in Calabria che deve svolgere gli esami in Piemonte o Lombardia) ha diritto anche al tempo per effettuare il viaggio. Di norma sono 24 ore. Anche per tale giorni, quindi, l’assenza deve ritenersi giustificata.
Sono una docente in maternità. Ho obbligo di assumere servizio il 1 settembre?
La docente che, all’atto dell’immissione in ruolo, si trovi collocata in interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità non ha nessun obbligo di presentarsi nella sede di servizio il 1 settembre.
Giova ricordare che in base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.
Pertanto, né l’UST/USR di competenza né tanto meno la scuola di servizio ha la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).
La stessa cosa vale per la docente già assunta a tempo indeterminato che ha ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra o comunque è stata destinata a nuova sede di servizio rispetto la precedente (es. assegnata o utilizzata): anche in questo caso non ha alcun obbligo di assumere servizio.
In entrambi i casi è comunque obbligo della docente portare a conoscenza del suo status l’UST/USR/scuola di servizio con le documentazioni previste.
Il docente che ha ottenuto la sede definitiva nella stessa scuola in cui ha svolto l’anno di prova è obbligato alla “presa di servizio” il 1 settembre?
La risposta è positiva. Tale docente, infatti, ha acquisito una nuova titolarità a partire al 1 settembre 2019, a nulla rilevando che la scuola sia la stessa in cui ha svolto l’anno di prova.
Sono un docente che ha chiesto assegnazione provvisoria/utilizzazione: In quale scuola devo assumere servizio se le operazioni di assegnazione/utilizzazione non si concludono entro il 31/8? E per i miei colleghi DOP o DOS?
Tutti i docenti richiedenti l’assegnazione/utilizzazione per l’a.s. 2019/20 e che entro il 31/08/2019 non avranno ottenuto una sede attraverso i relativi decreti dovranno necessariamente assumere servizio nella sede di titolarità. Nel caso dei DOP o dei DOS la presa di servizio avverrà nella scuola in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2018/19.
In ogni caso anche per tali docenti l’obbligo della presa di servizio per il 1 settembre è sempre relativa a quanto indicato nei punti precedenti.
È possibile posticipare la presa di servizio per il docente neo immesso in ruolo? E in quali casi?
La risposta è positiva, ma solo a determinate condizioni.
L’art. 9 del dpr 3/1957 prevedeva che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Tale art. è richiamato dall’art. 560 del D.Lgs n. 297/94.
L’art. 436 del D.Lgs n. 297/94 dispone che si decade dalla nomina in assenza di assunzione in servizio, ma solo senza giustificato motivo.
Nonostante l’entrata in vigore del D.lgs 165/2001 e 150/2009 resta in vigore il differimento della presa di servizio per “giustificato motivo” (ovviamente supportato da relativa documentazione da inviare a scuola).
È vero che le attività che si svolgeranno dal 1 settembre all’inizio delle lezioni sono attività funzionali all’insegnamento?
Sì. Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza essere ricomprese nelle 40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007.
Ricordiamo che l’art. 28 comma 4 stabilisce che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29/3 lettere a e b) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).
IN CONCLUSIONE: PRESA DI SERVIZIO IL 1 SETTEMBRE? PER CHI?
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Docente neo immesso in ruolo negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20: deve assumere servizio il 1 settembre 2019 nella sede assegnategli per l’a.s. 2019/20 (il docente assunto nell’a.s. 2018/19 assume servizio il 1 settembre anche se la scuola coincide con quella in cui ha svolto l’anno di prova).
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Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l’a.s. 2018/19: deve assumere servizio il 1 settembre 2014 nella sede X ovvero quella di titolarità.
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Docente titolare nella scuola X collocato per l’a.s. 2018/19 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca ecc.: deve assumere servizio il 1 settembre 2019 nella scuola X anche se scuola di titolarità.
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Docente neo immessa in ruolo o assegnata ad altra sede rispetto a quella di titolarità ma collocata in congedo per maternità (compresa l’interdizione per gravi complicanze): non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si deve intendere effettuata.
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Docente che ha chiesto per l’a.s. 2019/20 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2019 non ha ottenuto il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità (dovrà farlo il 1 settembre solo se rientra nei casi citati in precedenza ovvero se per l’a.s. 2018/19 non ha prestato servizio nella propria sede di titolarità). Per i DOP o i DOS che si trovino nelle stesse circostanze, la presa di servizio avverrà nella scuola in cui è stato prestato servizio l’anno scolastico 2018/19.
Tutti gli altri docenti ovvero che hanno concluso l’a.s. 2018/19 nella propria sede di titolarità la presa di servizio al 1 settembre è obbligatoria SOLO se in quella data è stato calendarizzato un incontro collegiale.
Per tutti i docenti finora menzionati la presa di servizio può essere differita solo per “giustificato motivo” supportato da relativa documentazione da inviare a scuola.
Le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
(FONTE: SNALS )