Alunno che si fa male a scuola, Novità Cassazione: “Quando i docenti sono responsabili e quando no”
Con l’ordinanza 9983/2019 la terza sezione civile della Corte di cassazione ha indicato i criteri per valutare la responsabilità delle scuole e dei docenti nel caso uno studente sia vittima di un incidente durante l’ora di educazione fisica ( nella fattispecie) o più in generale durante le ore di lezione.
Il ricorso In Cassazione
La questione riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti da uno studente che, mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina, riportando lesioni alla bocca. Le ragioni dei genitori sono state respinte sia dal tribunale che in appello, per cui hanno proposto ricorso per cassazione.
In questa sede hanno lamentato come la corte di merito non abbia rilevato la responsabilità dell’istituto scolastico che, violando il regolamento federale, non ha circondato il terreno di gioco di una fascia di sicurezza e non ha predisposto idonee cautele e protezioni alle panchine situate a bordo del campo.
I principi
La suprema corte rigetta il ricorso, partendo dal principio secondo cui, nel caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola o del docente, non è sufficiente avere incluso nel programma e fatto svolgere una gara sportiva, ma è altresì necessario:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
A questi presupposti si correlano due criteri:
1) sussiste responsabilità civile allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere o con una violenza incompatibile con le caratteristiche proprie del gioco, anche se non vi sia stata violazione delle regole; non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nella sua alea normale;
2) spetta allo studente leso dare prova dell’illecito commesso da altro studente mentre è a carico della scuola provare l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività, e predisporre cautele adeguate affinché possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.
Le responsabilità
Nel caso di specie, nel corso della partita lo studente era caduto a seguito di un contrasto con un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo e senza alcuna azione scorretta o fallosa. Né è possibile stabilire un nesso causale della presenza di un tavolo nel contorno del campo di gioco, poiché lo studente non risulta finito contro di esso ed essendo notorio, affermano i giudici della Cassazione, che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza delle stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco e non certamente in sé una insidia.
La Cassazione dunque ravvisa che la scuola aveva fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui è tenuta, proprio in quanto l’incidente si è verificato con modalità tali da non potere essere impedito e come tale rientra nel consueto rischio proprio di ogni attività sportiva.