La riforma al testo unico delle spese di giustizia (sotto allegata) mira principalmente a rendere più equo, ampio ed efficiente l’istituto del gratuito patrocinio. Le novità più importanti riguardano senza dubbio la sua estensione alla negoziazione assistita e la difesa gratuita, a prescindere dal reddito, a chi è vittima di tortura o quando le persone offese sono minori a cui non viene versato quanto necessario per il loro mantenimento. Le altre novità si pongono l’obiettivo di garantire al difensore una liquidazione più giusta e rapida.
Le novità della riforma del gratuito patrocinioLa riforma del testo unico sulle spese di Giustizia proposta dal Ministro Bonafede che ha ricevuto l’approvazione dal Consiglio dei Ministri, modifica principalmente l’istituto del gratuito patrocinio, che viene a mutare ancora una volta. Vediamo quali novità prevede lo schema di disegno di legge che reca modifiche al DPR n. 115/2002.
Gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistita e il mancato mantenimento
la riforma prevede l’estensione del gratuito patrocinio alle procedure di negoziazione assistita se rappresentano condizione di procedibilità del giudizio e viene raggiunto l’accordo.
Attraverso questa previsione si vuole rendere effettivo il diritto di difesaanche all’interno delle procedure deflattive del contenzioso giudiziario. Il compenso dell’avvocato deve essere liquidato dal Tribunale del luogo in cui l’accordo è stato raggiunto, previa presentazione del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito e copia del verbale di avvenuta negoziazione positiva.
Mancato mantenimento e tortura: l’avvocato lo paga lo Stato
Il disegno vuole ampliare le ipotesi in cui garantire il gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito della persona offesa, vittima di comportamenti odiosi.
In particolare si vuole assicurare il gratuito patrocinio quando:
- il richiedente è vittima del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, se la violazione viene commessa in danno dei discendenti minorenni o inabili al lavoro;
- l’obbligo di assistenza viene violato in conseguenza di una separazione o di un divorzio, anche in questo caso, se commessa in danno di minori o inabili al lavoro;
- chi fa domanda è stato vittima del reato di tortura.
Liquidazione del compenso più equa e veloce
Il Giudice, nel momento in cui deve liquidare il compenso all’avvocato, deve farlo con decreto, nel rispetto dei parametri in vigore relativamente ai compensi, le spese e le indennità e deve inoltre tenere conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetti alla posizione processuale della persona difesa. In questo modo i criteri di liquidazione si rendono coerenti con quanto sancito dal DM n. 55/2014.
Un’ulteriore modifica che ha a che fare sempre con la liquidazione del compenso al difensore riguarda i termini in cui il giudice deve provvedere a tale incombenza, visto che l’attuale formulazione dell’art 83 del TU n. 115/2002 non ne prevede. Per questo motivo si vuole aggiungere a questo articolo il comma 3 bis del seguente tenore: “Il giudice provvede all’emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi. Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta.”
Testo integrale in caso di rifiuto
Per garantire il diritto di difesa del soggetto che propone domanda di gratuito patrocinio si vuole introdurre l’obbligo di comunicargli, anche in caso di rigetto, il provvedimento per intero, non il solo avviso di deposito dello stesso come accade ora.
Compenso anche a chi subentra dopo la dichiarazione d’inammissibilità
Si vuole riconoscere, a differenza di quanto accade ora, al difensore che subentra nella difesa (in genere d’ufficio) a quello che ha proposta un’impugnazione che gli è stata dichiarata inammissibile, la liquidazione del compenso relativo all’attività svolta nella fase di studio, naturalmente se non coltiva poi l’impugnazione già dichiarata inammissibile.
Mancato mantenimento: La domanda di ammissione diventa telematica
Per accelerare la procedura si vuole introdurre la possibilità di trasmettere la domanda di ammissione al gratuito patrocinio al Consiglio dell’ordine competente anche in modalità telematica.
Il termine di opposizione vale anche per l’ordinanza 702-ter c.p.c.
L’art. 170 del DPR n. 115/2002 dispone che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e’ affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” Tale termine, come precisato dalla Consulta nella sentenza n. 106/2016 è di trenta giorni, intervallo temporale che deve essere esteso anche per poter opporre l’ordinanza di cui all’art 702 ter cpc per esigenze di omogeneità, visto che si tratta di due procedimenti monocratici.