Docenti, Nuova sentenza: Ecco a cosa sono obbligati nel periodo estivo
Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore). Ricordiamo che se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla partecipazione.
Nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di cui all’art. 29 del contratto. Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
Periodo estivo docenti: Nuova sentenza Tribunale
Più recentemente una sentenza del Tribunale di Trento del ed una successiva sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli, dispongono che, durante la sospensione dell’attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 28 CCNL, nel mese di settembre ed eventualmente integrato con delibere successive e, comunque, nel rispetto delle monte ore annuo massimo (40 + 40 ore) previsto dall’art. 29 del vigente CCNL.
Non c’è, quindi, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola nel periodo estivo per altre attività non programmate e la pretesa di taluni dirigenti scolastici di obbligare i docenti alla presenza a scuola, facendo riferimento all’orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, artt. 28 e 29).
Inoltre la Nota ministeriale n. 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. “.
Questo non esclude la possibilità di programmare le attività aggiuntive nel periodo estivo, fermo restando la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano annuale delle attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto. Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di interruzione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, è il caso di ribadire che lo stesso non sussiste in alcun modo.
Pertanto i docenti al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto nel Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) alla presenza a scuola per il riordino della biblioteca o altre attività “estranee” all’insegnamento nonché ad adempiere a qualsiasi attività “creativa” definita autonomamente dal dirigente scolastico.
Nessuna prestazione può essere richiesta ai docenti quale la sistemazione delle aule, la solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, i traslochi di suppellettili etc., adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio. La stessa giurisprudenza è unanime nell’escludere ogni obbligo di presenza a scuola per impegni non deliberati.
In particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 decreta: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.