Cassazione: Niente figli agli omosessuali. Procreazione assistita e adozione solo per etero
Di Sissy Conte
Il divieto della trascrizione all’anagrafe di un utero in affitto
Determinante e stravolgente è stato il cambiamento in merito alla filiazione per quanto riguarda la pratica dell’utero in affitto. Ebbene, le coppie omosessuali che hanno ottenuto un figlio all’estero non potranno chiedere la trascrizione all’anagrafe dell’atto di filiazione del bambino certificato nel
Paese straniero.
Lo ha deciso una sentenza della Corte di Cassazione pubblicata giorni fa la quale afferma: “Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun
rapporto biologico”, il cosiddetto “genitore d’intenzione”.
La Cassazione ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia di omosessuali si ponesse in contrasto con la legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita che vieta la surrogazione di maternità, il cosiddetto utero in affitto, “ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione”.
La legge 40 stabilisce che alle tecniche di procreazione assistita possano accedere “coppie maggiorenni di sesso diverso, quindi non omosessuali, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. La sentenza precisa “che i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari” prevista dall’art.44 della legge n. 184 del 1983.
Si tratta di casi che tuttavia non eliminano i rapporti con la famiglia di origine, ma si fondano sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato.
Tutto ciò posto in essere principalmente in riferimento all’art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi e/o dello stesso sesso.
L’articolo in questione ci enuncia che: ‘’ L’adozione in casi particolari, è stata introdotta dalla legge n.184/1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere ad un’adozione piena ma nella quali, tuttavia, l’adozione rappresenta una soluzione opportuna ed auspicabile. Il diritto prioritario del minore è essere cresciuto ed allevato dalla propria famiglia che, quando deficitaria, deve ricevere il sostegno necessario per fronteggiare la situazione di difficoltà.
Quando la famiglia d’origine non è assolutamente in grado
di garantire il diritto del minore, questo viene dichiarato in stato di abbandono e quindi adottabile. Poiché l’adozione legittimante interrompe i rapporti fra il minore e la sua famiglia d’origine, il legislatore ha fissato dei limiti specifici in ragione dei quali può essere disposta solo dopo che sia
stato verificato che il bambino è completamente abbandonato.
Inoltre sono stati posti dei requisiti quanto agli aspiranti adottanti, nell’intento di dare al minore una famiglia stabile in cui siano presenti entrambe le figure genitoriali. L’adozione in casi particolari è stata introdotta proprio per realizzare il diritto del minore ad una famiglia anche in quei casi in cui non si può procedere ad adozione legittimante ma comunque è opportuno procedere all’adozione.
Adozione in casi particolari, ma non eccezionali, in quanto anche questo tipo di adozione condivide la ratio legis della legge 184/1983, ovvero il diritto del minore ad essere cresciuto da una famiglia che si prenda cura di lui. La sentenza della Cassazione mette fine una volta per tutte alla pratica illegale di trascrivere
automaticamente all’anagrafe bambini nati all’estero con l’utero in affitto, una pratica severamente vietata in Italia, permessa oramai soltanto da 18 paesi nel mondo, condannata dagli organismi internazionali perché assimilata alla schiavitù e alla compravendita di esseri umani.
Numerose sono state le polemiche innalzate a fronte di tale provvedimento, principalmente derivanti da coppie lesbiche e omesessuali in quanto, alla luce di quanto deciso, non verrà data la possibilità a quest’ultimi di adottare un bambino. Sicuramente si pone in evidenza una forte disuguaglianza e un forte dislivello rispetto alle normative vigenti in altri Paesi le quali, danno la possibilità di far sì che, ciò che ad oggi è stato
vietato in Italia, è invece possibile all’estero.
Dott.ssa Conte Sissy Laureata in giurisprudenza con tesi in Diritto di Famiglia. Conseguimento diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Attualmente iscritta al corso di Magistratura Ordinaria e praticante avvocato presso il Tribunale di Benevento. In possesso di tesserino Giornalista Pubblicista. Articolista giuridico e autrice di pubblicazioni su varie riviste giuridiche online.