Al via Bonus figli infermieri: 786 euro fino ai 18 anni per le spese scolastiche. Come averlo
Le agevolazioni fiscali per gli studenti o Bonus studenti cominciano dalla scuola materna. Per i più piccoli, invece, è prevista una detrazione Irpef del 19% sulle rette pagate agli asili nido pubblici e privati, vale a dire le strutture, comprese le cosiddette “sezioni primavera”, per bambine e bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. La spesa per il nido, quindi, non può superare 632 euro per ciascun figlio a carico e la detrazione va ripartita tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. ( FONTE SOLE24ORE)
Il bonus figli infermieri
Tornando alla scuola, la normativa fiscale consente di detrarre dall’Irpef lorda il 19% dei costi sostenuti per la frequenza delle scuole d’infanzia (materne), delle primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) e delle secondarie di secondo grado (superiori), statali, paritarie private e degli enti locali. Danno diritto al bonus studenti non solo le tasse dovute per iscrizione e frequenza, ma anche i contributi obbligatori, le erogazioni liberali e i contributi volontari sostenuti per la frequenza scolastica, se sono deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi.
Le spese per la mensa e per i servizi scolastici integrativi, come assistenza al pasto e pre e post scuola, sono detraibili anche quando il servizio è reso dal Comune o da soggetti terzi differenti dalla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento.
Sono anche detraibili somme pagate per partecipare a gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto come, ad esempio, i corsi di lingua e di teatro, anche se svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Nessun beneficio fiscale, invece, è previsto per l’acquisto dei libri scolastici o del materiale di cancelleria.
Il tetto
Per il 2018, il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 786 euro, riferito a ciascun alunno o studente (dalla scuola materna alle superiori) e da suddividere tra gli aventi diritto, ad esempio i genitori, ripartendo la spesa in base all’effettivo sostenimento e annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50 per cento. Per un infermiere questo significherà che tale importo sarà restituito sul cedolino di fine anno (intero o al 50% a seconda di quale genitore chiede la detrazione) dopo la richiesta del bonus studenti
In caso di coniuge a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero importo. Occorre essere in possesso delle ricevute o delle quietanze di pagamento recanti gli importi e il titolo della spesa e, se il pagamento non è effettuato direttamente alla scuola, ma a soggetti terzi, occorre anche l’attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno.
Per la mensa scolastica è sufficiente, invece, la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestato al soggetto destinatario del pagamento con la relativa causale e il nome e cognome dell’alunno. Se i pagamenti sono effettuati in contanti o mediante buoni mensa cartacei o elettronici, serve anche l’attestazione della scuola o del soggetto che ha ricevuto il pagamento, contenente l’ammontare della spesa e i dati anagrafici dell’alunno.
Per le altre spese come – ad esempio – gite scolastiche, assicurazione della scuola e i contributi destinati all’ampliamento dell’offerta formativa, sono sufficienti ricevute e quietanze comprovanti l’avvenuto pagamento che devono sempre riportare i dati dello studente. Se il pagamento è effettuato nei confronti di soggetti terzi, è necessaria anche l’attestazione della scuola contenente la delibera di approvazione e i dati dello studente.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito in proposito che tutte le attestazioni e le relative istanze utili a richiederle sono esenti dall’imposta di bollo se indicano l’uso per il quale sono destinate.
Erogazioni liberali
In alternativa al bonus per le spese di istruzione non universitarie, è possibile usufruire di una detrazione, sempre nella misura del 19%, sulle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle università e degli istituti tecnici superiori.
Le erogazioni liberali devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa e la spesa va intestata al contribuente che intende portarla in detrazione.
L’agevolazione, per la quale non è previsto alcun limite massimo di spesa, non è cumulabile, con riferimento al singolo studente, con la detrazione per le spese scolastiche. Vale sempre il principio di cassa, quindi non conta l’anno cui si riferisce il pagamento, ma quello in cui le spese sono effettivamente sostenute.
Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici devono essere documentate dalla ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.
Se si paga con altri strumenti tracciabili come carta di credito, carta di debito o carta prepagata, è necessario anche l’estratto conto, intestato al beneficiario, della banca o della società che gestisce le carte.
Se, invece, si adoperano assegni bancari o circolari o altri strumenti da cui non risultino i dati richiesti, è sufficiente farsi rilasciare dall’istituto una ricevuta contenente le generalità del donante e il carattere liberale del pagamento.
Va sottolineato che sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le erogazioni effettuate in contanti.