Comunicato Anief
L’Anief travolge il Miur in tribunale: il servizio nelle paritarie deve essere riconosciuto. Le novità
Vittoria completa dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Roma che si uniforma a quanto già ottenuto in precedenza dal nostro sindacato presso gli altri tribunali del lavoro italiani e dichiara l’illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie, specificando che lo stesso va riconosciuto anche ai fini della ricostruzione di carriera. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. La sentenza lascia inoltre ben sperare riguardo alla valutazione dei due anni nella paritaria anche per il concorso per la scuola infanzia e primaria.
Il Giudice del Lavoro di Roma, dunque, su ricorso patrocinato per l’Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, uniformandosi alla giurisprudenza favorevole già ottenuta dal nostro sindacato nel resto d’Italia evidenzia come “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.
Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
La sentenza, inoltre, piana e precisa nella ricostruzione normativa e pattizia che regola sia la parità scolastica, sia le procedure di riconoscimento del servizio ai fini della carriera e dei trasferimenti, precisa come “Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.
D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal, D.L. 250/05 (cono. in L.27/06), che, all’art. I-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.
“Il mancato riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e nei trasferimenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è da considerare illegittimo proprio perché in contrasto con la normativa vigente sulla parità scolastica e i tribunali ci stanno dando ragione. Ai tavoli della contrattazione chiederemo che anche questa palese disparità di trattamento venga superata per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle scuole paritarie e che venga specificato a chiare lettere che tale servizio non può essere svalutato in nessun caso, proprio come prevede la legge”.
La nuova vittoria in tribunale, ottenuta con la solita professionalità ed esperienza dai legali Anief, accerta e dichiara, dunque, il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e, di conseguenza, alla valutazione dello stesso nelle operazioni di mobilità. Miur, soccombente, condannato anche al pagamento di 1.500 Euro oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera