Il diritto all’istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività. A ben vedere la mancata fruizione delle ore di sostegno necessarie si traduce nell’impossibilità per il minore interessato di godere del supporto necessario a garantirgli la soddisfazione piena dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva. Da ciò deriva, secondo la recente sentenza 4741 del Consiglio di Stato, la lesione di diritti e libertà di rango costituzionale dell’alunno disabile, che danno luogo alla facoltà per i suoi genitori di chiedere il consequenziale risarcimento del “danno esistenziale” subìto dal figlio.
La vicenda
Nel caso in esame i genitori dell’alunno disabile lamentavano l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di risarcimento dei danni contenuta nel ricorso originario. Evidenziavano che il mancato riconoscimento del sostegno integrale al figlio, aveva causato danni esistenziali sia agli stessi genitori che al minore, il quale, in particolare, non aveva potuto godere della piena soddisfazione di bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita scolastica e relazionale.
Il “danno esistenziale” all’alunno disabile
Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Ebbene il danno esistenziale è conseguenza della lesione di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto, interesse o valore tutelato dalla Carta fondamentale.
In altre parole il giudice deve valutare tanto l’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza) quanto il suo impatto sulla vita di relazione. Vanno così individuati due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e l’alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò autonomamente risarcibili al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni. E se è lecito ipotizzare che la categoria del danno esistenziale risulti indefinita e atipica, ciò appare la conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, indefinita e atipica.
Ogni lesione arrecata a un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione di danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e di danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.
Il risarcimento dovuto all’alunno disabile
Alla luce delle esposte considerazioni la Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori del minore disabile e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto loro in via equitativa, tenendo conto della reiterazione dell’omesso integrale sostegno a fronte di una situazione di disabilità, il risarcimento dei danni arrecati al minore e a loro stessi, ponendoli a carico dell’amministrazione scolastica.
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FONTE: ILSOLE24ORE